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Per capire un fenomeno, prima ancora dei dati, sono importanti le parole. A volte infatti vengono fornite cifre esatte abbinate a termini sbagliati, rendendo così l’informazione non corretta. Vediamo quindi alcune parole da tenere presenti quando parliamo di fenomeno migratorio.

Consulta il glossario sulle migrazioni dell’Oim.

Migrante irregolare

Si tratta di una persona che entrata nel paese senza un regolare controllo alla frontiera, oppure che è arrivata regolarmente ma a cui è scaduto il visto.

Richiedente asilo

Si definisce così una persona che ha richiesto di essere riconosciuto come rifugiato (o altra forma di protezione) e che è in attesa del responso. I richiedenti asilo sono solitamente migranti irregolari, ma non per questo clandestini.

Profugo

Un profugo è una persona scappata per ragioni di sopravvivenza, solitamente a causa di guerre o conflitti, ma che non rientra nella categoria di rifugiato. Spesso il profugo è interno, ovvero nel suo stesso paese.

Rifugiato (Unhcr)

L’alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni unite (Unhcr) riconosce come rifugiati coloro che rientrano nei criteri stabiliti dal loro statuto. Questi sono dunque titolari della protezione che l’agenzia Onu può offrirgli. Altra cosa è il riconoscimento dello status di rifugiato da parte di un paese membro della convenzione di Ginevra del 1951.

Status di rifugiato

È la prima e più importante forma di protezione internazionale, e può essere riconosciuta a un richiedente asilo da uno stato membro della convenzione di Ginevra del 1951. La convenzione definisce il rifugiato come:

[…] chiunque, nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato;

– Art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951

Consulta il volume dell’Unhcr: La tutela dei richiedenti asilo.

Protezione sussidiaria

È anche questa una forma di protezione internazionale, prevista dal diritto comunitario e di conseguenza da quello Italiano. Si tratta di una protezione aggiuntiva che viene considerata nel caso in cui il richiedente non rientri nella definizione di rifugiato. Il decreto legislativo 251/07 definisce il titolare di protezione sussidiaria come una persona:

[···] nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, […] correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

– Decreto legislativo 251/2007

Il danno grave definito dal decreto si configura nel caso in cui il richiedente abbia subito una condanna a morte, sia stato vittima di tortura o altra forma di pena o trattamento inumano, abbia subito la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato.

Protezione umanitaria

Questa non è una forma di protezione internazionale ma è comunque prevista dall’ordinamento italiano che la disciplina nel testo unico sull’immigrazione. Viene concessa nel caso in cui non ci siano i requisiti per accedere alla protezione internazionale, ma sussistano comunque seri motivi umanitari tali da rendere la persona meritevole di tutela.

Clandestini

Il termine non esiste nelle definizioni internazionali. È usato in Italia come conseguenza della legge Bossi-Fini che definisce il reato di immigrazione clandestina. Si distingue dalla migrazione irregolare in quanto non riguarda né i richiedenti asilo né, ovviamente, chi l’asilo l’ha ottenuto, anche se è entrato in Italia in maniera irregolare. Riguarda quindi solo chi non ha fatto richiesta di asilo o chi si è visto negare tale richiesta ed è rimasto nel nostro paese.

Migrante economico

È una persona che si è spostata dal suo paese di origine per migliorare le sue condizioni di vita. Il termine viene spesso usato per distinguerli dai rifugiati.

200 milioni i migranti climatici entro il 2050, secondo alcune stime

Migrazione forzata

Si tratta di una migrazione che deriva da una minaccia alla propria sopravvivenza, indipendentemente che sia causata dall’uomo o da fenomeni naturali. Il migrante forzato oggi non è riconosciuto internazionalmente alla stregua di un rifugiato, tuttavia il tema è sempre più all’ordine del giorno a causa del cambiamento climatico. La cifra più nota sui migranti climatici entro il 2050 parla di 200 milioni di persone, anche se le stime, secondo l’Organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim), variano dai 25 milioni a 1 miliardo di migranti climatici.

Leggi l’apprfondimento dell’Oim:
Migration and Climate Change
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