cyberbullismo

Cyberbullismo, che cosa dice la nuova legge?.
da Redazione
Il peso delle parole, uccide più la penna della spada
Il proverbio “Ne uccide più la penna della spada”, ha radici molto antiche , anche non si conosce esattamente chi ha coniato questa frase, resta il fatto che corrisponde esattamente a quanto succede nella nostra società.
Infatti le cronache dei giornali ci riportano con una certa frequenza casi di cyberbullismo, che a volte si concludono con delle conseguenza anche gravi per i soggetti bullizzati.
Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nella vita delle vittime prescelte, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi che possono essere inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet.
Il cyberbullismo è un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, pianificate e realizzate con strumenti elettronici, quali: sms, mms, foto, video, email, chatt rooms, istant messaging, siti web o telefonate, con l’obiettivo di provocare danni a chi è incapace a difendersi.

Normativa di riferimento
- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 – Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo
- Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 – Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari
Segnalare casi di bullismo
Attivazione della casella di posta bullismo@istruzione.it per segnalare casi di bullismo e cyberbullismo.

Canali social del MIUR
Strumenti di azione attualmente in uso sono i due social del MIUR pensati e realizzati insieme ai ragazzi: http://www.webimparoweb.eu e http://www.ilsocial.eu. Entrambi social tematici, il primo per i ragazzi under 13, sotto la guida del docente che e anche amministratore dei contenuti da pubblicare (questo perché si educa al social prima di essere social); il secondo per gli over 14. Sono entrambi espressione di piazze virtuali in cui poter comunicare e socializzare le proprie esperienze, le proprie emozioni.
Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo:
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+di+orientamento+per+azioni+di+prevenzione+e+contrasto+al+bullismo+e+al+cyberbullismo/20c9b064-aa1a-4891-98ad-5351408c2369?version=1.0
fonte: http://www.miur.gov.it

Cyberbullismo, che cosa dice la nuova legge?
La Camera ha approvato la legge sul cyberbullismo, molto sostenuta dal papà di Carolina Picchio, morta suicida a seguito delle persecuzioni dei bulli. Manifestando soddisfazione per la legge appena votata ha spiegato:  «Non rende giustizia a mia figlia, ma dà vita a quello lei ha lasciato scritto, ai motivi che l’hanno spinta a fare quello che ha fatto. E cioè che le parole fan più male delle botte. Va bene così».
Vediamo i punti chiave del nuovo testo di legge.
LA DEFINIZIONE. Entra per la prima volta nell’ordinamento una  definizione legislativa di cyberbullismo. Bullismo telematico è ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori. A ciò si aggiunge la diffusione di contenuti online (anche relativi a un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo.
OSCURAMENTO DEI CONTENUTI OFFENSIVI. Il minore sopra i 14 anni vittima di cyberbullismo (o anche il genitore) può chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore. Dalla definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su internet, sono esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.
DOCENTE ANTI-BULLI IN OGNI SCUOLA. In ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo informatico e attivare adeguate azioni educative. L’obbligo di informazione è circoscritto ai casi che non costituiscono reato. Più in generale, il Ministero del’Istruzione ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando sulla formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, mentre ai singoli istituti è demandata l’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.
AMMONIMENTO DA PARTE DEL QUESTORE. In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali via web, fino a quando non vi sia una querela o denuncia il «cyberbullo», sulla falsariga di quanto già è previsto per lo stalking, potrà essere formalmente ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori. Insieme al minore sarà convocato anche un genitore. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
PIANO D’AZIONE E MONITORAGGIO. Presso la Presidenza del Consiglio verrà istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il cyberbullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.
fonte: http://www.famigliacristiana.it
foto: http://intreccio.eu