Rivalutazione delle pensioni dal 1° gennaio 2019

La Gazzetta Ufficiale del 31.12.2018, n. 302, S.O. n. 62/L, ha pubblicato la legge 30 dicembre 2018, n. 145, di seguito anche Legge di Bilancio 2019, in vigore dal 1° gennaio 2019.

Detta legge ha inciso pesantemente sulla rivalutazione delle pensioni, di seguito evidenziamo le modifiche introdotte, senza peraltro commentarne gli aspetti c.d. “politici”.

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Pensioni “d’oro” – commi 261-268

A decorrere dal 1° gennaio 2019, e per la durata di 5 anni, le pensioni, i cui importi complessivamente considerati eccedano la soglia di 100 mila euro lordi annui, vengono ridotte con applicazione di aliquote di riduzione crescenti per specifiche fasce di importo.

Le aliquote di riduzione sono le seguenti:

– 15% da euro 100 mila a euro 130 mila; – 25% da euro 130 mila a euro 200 mila; – 30% da euro 200 mila a euro 350 mila; – 35% da euro 350 mila a euro 500 mila; – 40% oltre 500 mila.

La riduzione non si applica alle pensioni interamente liquidate con il metodo di calcolo contributivo.

Inoltre, sono esclusi dalle riduzioni le pensioni e i trattamenti pensionistici di invalidità, le pensioni ai superstiti e i trattamenti riconosciuti alle vittime del dovere o di azioni terroristiche.

Perequazione automatica delle pensioni – comma 259

Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica delle pensioni è riconosciuta in misura piena (100%) soltanto per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS.

Per i trattamenti superiori la rivalutazione è riconosciuta nella misura di:

– 97% per i trattamenti pari o inferiori a 4 volte il minimo INPS; – 77% per i trattamenti superiori a 4 volte e pari o inferiori a 5 volte il minimo – 52% per i trattamenti superiori a 5 volte e pari o inferiori a 6 volte il minimo – 47% per i trattamenti superiori a 6 volte e pari o inferiori a 8 volte il minimo – 45% per i trattamenti superiori a 8 volte e pari o inferiori a 9 volte il minimo – 40% per i trattamenti superiori a 9 volte il minimo

Nota bene: per l’anno 2019 il trattamento minimo è pari ad € 513,01. Indicazioni InpsL’Inps, con comunicato del 30 dicembre 2018, ha informato che alle pensioni in pagamento nel mese di gennaio non è stato possibile applicare la normativa sul sistema di rivalutazione delle pensioni introdotta dalla Legge di Stabilità 2019.

Infatti, per assicurare sin dalla mensilità di gennaio 2019 il pagamento dell’importo di pensione rivalutato, come avviene ogni anno, l’Inps ha provveduto a elaborare gli importi delle pensioni “rinnovate” entro il mese di novembre 2018, applicando la legislazione a quel momento vigente (L. 388/2000).

L’Istituto preannuncia che con successiva circolare illustrerà le modifiche apportate dalla nuova normativa e descriverà le relative modalità di attuazione e i tempi per i conguagli.