La web tax della legge di Bilancio 2019

La nuova web tax consiste in un’aliquota del 3% sui ricavi percepiti da determinati soggetti.

La dichiarazione dell’imposta è annuale e riguarda l’ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d’imposta.

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Il versamento dell’imposta va effettuato, invece, entro il mese successivo a ciascun trimestre.

Le disposizioni di attuazione dell’imposta sui servizi digitali sono da emanare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio (1° maggio 2019). L’imposta sarà operativa dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto attuativo (ovvero al massimo dal 30 luglio 2019).

Soggetti interessati dalla web tax

La web tax della legge di Bilancio 2018 si applicava ai soggetti che in un anno avessero effettuatopiù di 3.000 prestazioni di servizi digitali.

Erano escluse le operazioni verso i soggetti privati,  quindi l’imposta colpiva solo le operazionibusiness to business.

I soggetti colpiti dalla web tax della legge di Bilancio 2019 sono quelli che presentano le seguenti caratteristiche:

1) prestano servizi digitali;

2) hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali.

Aspetti oggettivi della web tax

Ai fini della web tax della legge di Bilancio 2018 andavano considerati soltanto i servizi prestati tramite mezzi elettronici, quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica.

La web tax 2019 colpisce i ricavi dai seguenti servizi digitali:

a) veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;

b) messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;

c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

fonte: http://www.ipsoa.it/