Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento trova applicazione esclusivamente nelle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico ed è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.,
nonché di quelle stabilite in materia dal Consiglio Federale.
2. Tutto ciò che non è previsto dal presente Regolamento deve intendersi come espressamente vietato.
Articolo 2
Colori delle divise da gioco
1. Ogni Società deve avere in dotazione una divisa da gioco principale, contraddistinta dai propri colori ufficiali, che dovrà impiegare nelle partite interne.
2. Ogni società deve avere in dotazione almeno una seconda divisa da gioco (ovvero più divise) i cui colori dovranno essere decisamente diversi da quelli della divisa principale.
3. Nelle partite esterne la società ospitata deve impiegare una divisa da gioco che non
sia, in alcun modo, confondibile con quella della squadra ospite utilizzando, a tal fine, la seconda divisa, ovvero la prima, ovvero altra divisa in dotazione.

4. La divisa di gioco indossata dai calciatori non può contenere più di tre colori, senza
considerare quelli utilizzati per le scritte (numero, nome del calciatore, sponsor, ecc.).
Nel caso in cui vengano utilizzati tre colori, uno di questi deve essere distintamente
dominante sulla superficie della maglia, dei pantaloncini e dei calzettoni mentre gli altri colori devono essere secondari. Per i calzettoni, nel caso in cui i colori utilizzati siano solo due, uno di questi deve essere distintamente dominante ed il secondo secondario.
5. E’ autorizzato l’utilizzo di un quarto colore sulle maglie di gioco, e precisamente
quello utilizzato per le scritte, a condizione che tale colore sia presente solo su una parte limitata della superficie della maglia e che sia utilizzato unicamente per realizzare elementi decorativi di modeste dimensioni.
6. La superficie sulla quale è applicato il colore principale deve essere sostanzialmente
equivalente sulla parte anteriore e su quella posteriore di ogni elemento delle divise
da gioco (maglie, pantaloncini e calzettoni).

7. Le divise dei portieri (maglia, pantaloncini e calzettoni) devono essere di colore diverso da quello delle divise degli altri calciatori della squadra.
8. La valutazione sulla confondibilità dei colori delle due squadre in campo è di esclusiva competenza dell’arbitro il quale, qualora ravvisi tale eventualità, può richiedere a ciascuna delle due squadre di indossare una divisa di colore diverso.
Articolo 3
Numerazione sulle divise da gioco
1. I numeri devono essere collocati sulla parte posteriore della maglia, al centro della
schiena, e devono avere un’altezza compresa fra 25 e 35 cm. Ogni numero può contenere impresso, nella parte bassa dello stesso, il logo della società o altro
simbolo riconducibile alla stessa, con una superficie massima di 5 cm².
2. I numeri devono, altresì, essere collocati sulla parte anteriore dei pantaloncini,
indifferentemente sull’una o sull’altra gamba, in qualsiasi posizione, e devono avere un’altezza compresa fra 10 e 15 cm.
3. I numeri devono essere realizzati con un unico colore e devono essere chiaramente distinguibili dal colore dello sfondo su cui sono collocati (chiaro su scuro e viceversa).
Devono essere leggibili anche a notevole distanza in modo da poter essere facilmente individuabili da parte degli spettatori all’interno dello stadio e dai fruitori delle immagini audiovisive. Nel caso di maglie rigate, il numero deve essere applicato su un fondo di colore neutro in contrasto con il colore del numero stesso, per garantirne la visibilità.
4. I numeri non devono contenere scritte, pubblicità o elementi grafici diversi da quelli previsti al comma 1 del presente articolo.
5. Ogni Società è tenuta ad assegnare un numero di maglia a tutti i calciatori
professionisti in organico all’inizio del Campionato, anche se temporaneamente impossibilitati a prendere parte alle gare, nonché ai giovani che verranno impiegati in gare ufficiali. Il calciatore manterrà il numero assegnatogli sino al termine della stagione o, comunque, sino a quando non venga trasferito ad altra Società.
6. L’attribuzione dei numeri ai calciatori dovrà seguire i seguenti criteri:
– numerazione portieri obbligatoria: 1, 12, 22;
– numerazione calciatori di movimento progressiva dal n. 2 in poi, in funzione del numero di tesserati (senza interruzione nella numerazione progressiva di numeri);
– gli eventuali altri portieri, oltre ai tre per i quali è prevista la predetta numerazione obbligatoria, dovranno seguire la numerazione progressiva, senza interruzione.
7. Le Società hanno l’obbligo di depositare in Lega, entro 10 giorni dall’inizio del Campionato, la lista completa della numerazione del proprio organico nonché l’obbligo di comunicare eventuali variazioni ogni qualvolta queste si verifichino.
Articolo 4
Nomi dei calciatori sulle maglie
1. Sulla maglia di ogni calciatore deve figurarne il cognome. In caso di omonimia fra due o più calciatori della stessa Società, il cognome deve essere preceduto o seguito dall’iniziale del nome.
2. Non è consentito alterare i nomi. Esclusivamente per motivi di spazio sono consentite abbreviazioni di nomi particolarmente lunghi.