Regione Piemonte

Coronavirus in Piemonte: ordinanze, circolari e disposizioni attuative

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Rivolto a Cittadini Enti pubblici Imprese e liberi professionisti Terzo settore

In questa pagina è possibile trovare informazioni sugli atti amministrativi adottati per evitare la diffusione del COVID-19 sul territorio piemontese

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – 11 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo provvedimento recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale. In particolare:

  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1
  • sono chiusi i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
  • sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2
  • restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Per tutti i dettagli e per le disposizioni sulle Pubbliche amministrazioni e sulle attività produttive consulta il testo integrale del Decreto del Presidente del Consiglio 11 marzo 2020

Le disposizioni del Dpcm 11 marzo sono valide fino al 25 marzo 2020.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – 9 marzo 2020

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, chiamato anche Decreto #IoRestoaCasa, le misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 previste nell’articolo 1 del Dpcm 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.

Inoltre in tutta Italia viene vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e vengono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, salvo lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse.

Salvo diverse disposizioni, il nuovo Dpcm è valido dal 10 marzo fino al 3 aprile 2020.

La Giunta regionale, a seguito delle indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ricorda anche le Disposizioni operative per i propri dipendenti.

Autocertificazione degli spostamenti

Le restrizioni alla mobilità previste nell’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm 8 marzo si applicano alle sole persone fisiche. Sono da considerarsi esclusi dalla misura il transito e il trasporto merci, e tutta la filiera produttiva.

Non sono vietati, alle persone fisiche, gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività da attestare mediante autodichiarazione degli spostamenti, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di Polizia.