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Avv. Marina Ottazzi: Genitori non collocatari e diritto di visita dopo il DPCM 11 marzo 2020

Alessandria: In relazione al c.d. diritto di visita del genitore non collocatario della prole, ci si è chiesti se gli spostamenti dei genitori per prendere e riportare i figli fossero o meno necessari e leciti nel rispetto delle misure restrittive degli spostamenti (salute, stato di necessità, spesa e lavoro) assunte dal Governo a più riprese. Lo stesso Governo ha definitivamente chiarito il 10 marzo 2020 che «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio». Conseguentemente i decreti ministeriali 8/9 marzo 2020 non hanno sospeso i provvedimenti che regolamentano i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori Tuttavia, qualora vi siano situazioni di particolare gravità o di difficile attuazione organizzativa, mai come in questo momento modalità di comunicazioni virtuali, quali Wattzapp, Skype , web cam o video chiamate possono sostituire la visita genitoriale, ovviamente senza rappresentare un sostituto da utilizzare in maniera abituale per sostituire alle normali modalità di visita genitoriale, quando terminerà l’emergenza COVID 19. Facciamo 2 esempi:

1) genitore non affidatario, che per motivi contigenti alla situazione odierna, svolge un attività che lo costringe ad essere a contatto con persone positive al Covid 19, e quindi a dover scegliere se vedere il proprio figlio o meno, secondo il proprio buon senso. Non essendo vietato il diritto di visita, il genitore decide di non vedere la prole, in questa situazione, in nessun modo il suo mancato adempimento al provvedimento del giudice concernente le modalità di affidamento e di visita, configurerebbe l’ipotesi prevista dall’ ex art. 388, 2 c. c.p., poiché in primis verrà sempre tutelata il diritto alla salute del minore, come prioritario rispetto al diritto di visita del genitore non affidatario.

2) genitore affidatario che vive in un Comune dove vive anche l’ex marito. Nel week end si allontana dalla sua residenza e rimane a dormire presso la madre che vive in un altro Comune. Nel frattempo viene varato il decreto del 10 marzo e lei non riesce a rientrare nel suo domicilio perché non munita di autoveicolo. Anche in questo caso non potrebbe applicarsi il 388 c.p, comma 2 poiché nessuna azione è stata compiuta con dolo da parte del genitore affidatario, ne tanto meno l’ex coniuge potrebbe censurare una scelta da parte della madre relativa ad un allontanamento che nelle intenzioni era preventivato e temporaneo.

Infatti, il genitore affidatario, pur obbligato a consentire l’esercizio del diritto di visita ha in ogni momento il diritto-dovere di assicurare massima tutela all’interesse preminente del minore, che nel caso in questione è connesso alla legittimità o meno del trasferimento compiuto dalla madre insieme alla figlia minore assegnata alla sua personale cura.

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