La Cassazione civ. n. 3318/2017  statuisce che: “l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale è di regola sufficiente, da sola, a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto”, per cui nella circostanza di una infedeltà del coniuge, nonostante l’altro, dopo […]

(brevi note su legge e diritto) – Il Tradimento per ripicca è lecito e l’addebito della separazione va al primo traditore.