MOZIONE
in materia di individuazione del deposito nazionale per il combustibile nucleare irraggiato e i rifiuti radioattivi

La Camera,
premesso che:
in seguito all’emanazione del nulla osta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 dicembre 2020, la So.G.I.N.S.p.A. (la società statale incaricata dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi) ha provveduto alla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) ai fini della realizzazione del deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e all’immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari;
la Cnapi è stata sottoposta a classifica di segretezza a livello “riservato” nel dicembre del 2014 sulla base della normativa di riferimento e, in particolare, dell’art. 42 della Legge 3 agosto 2007 n. 124 e ss.mm.ii, “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto” e del DPCM 22 luglio 2011, n. 4 recante “Disposizioni per la tutela amministrativa del Segreto di Stato e delle informazioni classificate”, abrogato e sostituito dal DPCM 6 novembre 2015 n. 5 e ss.mm.ii, recante “Disposizioni per la tutela amministrativa del Segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva”, finalizzata ad impedire che l’eventuale divulgazione non autorizzata di informazioni potesse causare danno alla Sicurezza della Repubblica;
la Cnapi deve costituire un percorso condiviso, partecipato e trasparente che porterà ad individuare il sito unico a livello nazionale, dove realizzare il deposito nazionale e parco tecnologico, sulla base delle disposizioni disciplinate dall’art. 27 del D.Lgs 31/2010 e successive modificazioni e dei criteri stabiliti nella Guida Tecnica n. 29 (Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radiaottivi a bassa e media attività);
la localizzazione definitiva del sito avverrà mediante una procedura di dibattito pubblico che, per legge, è basata su un processo di coinvolgimento dei territori con l’obiettivo di arrivare ad una soluzione condivisa con le comunità locali attraverso un processo incentrato sui principi dell’informazione, della trasparenza e del coinvolgimento;
la proposta della Carta comprende 67 aree potenzialmente idonee con ordine di idoneità differente, dislocate nelle regioni Piemonte (8 aree), Toscana (2 aree), Lazio (22 aree), Basilicata e Puglia (17 aree), Sardegna (14 aree), Sicilia (4 aree); risultano 12 aree in classe A1, ossia con la massima idoneità prioritaria, 11 aree in classe A2, 15 aree in classe B e 29 aree in classe C; le aree in classe A1 sono ubicate: 2 in provincia di Torino, 5 in provincia di Alessandria e 5 in provincia di Viterbo;
l’individuazione di un sito idoneo intende anche rispondere all’esigenza di attuare pienamente l’obiettivo fissato nel Programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, di localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico;
diversamente da quanto accade all’estero non esiste ancora in Italia una struttura centralizzata in cui sistemare in modo definitivo i rifiuti radioattivi derivanti dai vari settori di produzione;
alla presenza di rifiuti radioattivi derivanti dalla chiusura dei quattro siti nucleari presenti sul territorio nazionale, con cui tuttora da anni sono chiamate a fare i conti le comunità territoriali interessate dalla presenza delle ex centrali e degli altri impianti, devono essere aggiunte la fisiologica produzione di materiale radioattivo proveniente da attività mediche, industriali e di ricerca, nonché quello proveniente dalla bonifica dei siti oggetto di contaminazioni accidentali; occorre trovare una soluzione, visto che questi rifiuti sono da decenni in tanti depositi temporanei disseminati in tutta Italia;
il deposito nazionale e il parco tecnologico della proposta di Cnapi si prevedono in un’area di circa 150 ettari, di cui 110 dedicati al deposito e 40 al parco. L’impianto consiste in 90 costruzioni in calcestruzzo armato, dette celle, ove verranno collocati grandi contenitori in calcestruzzo speciale, i moduli, che racchiuderanno a loro volta i contenitori metallici con all’interno i rifiuti radioattivi già condizionati; Nel deposito saranno definitivamente smaltiti i rifiuti a molto bassa e bassa attività, ossia quelli che nell’arco di 300 anni raggiungeranno un livello di radioattività tale da non rappresentare più un rischio per l’uomo e per l’ambiente. Inoltre, saranno stoccati temporaneamente i rifiuti a media e alta attività, ossia quelli che perdono la radioattività in migliaia di anni e che, per essere sistemati definitivamente, richiedono la disponibilità di un deposito geologico;
Il Parco Tecnologico ospiterà un centro di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato nonché lo svolgimento, secondo modalità definite con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di tutte le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione. La realizzazione e la gestione dell’infrastruttura sono affidate a Sogin, come previsto dal suddetto decreto legislativo n. 31 del 2010;
il deposito e il parco tecnologico prevedono un investimento di circa 900 milioni di euro, che saranno prelevati dalle componenti della bolletta elettrica, e che genererà più di 4.000 posti di lavoro (diretti e indiretti) per ciascuno dei 4 anni del cantiere e un migliaio per gli anni di esercizio successivi;
il deposito dovrà essere costruito nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza radiologica e salvaguardia ambientale, anche al fine di superare la logica delle decine di depositi temporanei sparsi su tutto il territorio nazionale e ha l’obiettivo di conservare in assoluta sicurezza i materiali irraggiati, in attesa che gradualmente perdano il loro grado di radioattività. Ciò risponde in primo luogo ad un’esigenza di sicurezza nazionale, peraltro sollecitata da tutte le autorità internazionali; lo scopo è pertanto quello della gestione e messa in sicurezza definitiva dei rifiuti radioattivi, consentendo così di completare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani e la bonifica di circa 20 depositi nucleari di bassa e media intensità sparsi lungo tutta la nostra penisola, cui si aggiungono decine di aree di stoccaggio temporanee; circa il 60 per cento dei rifiuti deriverà dalle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari, mentre il restante 40 per cento dalle attività di medicina nucleare, industriali e di ricerca, che continueranno a generare rifiuti anche in futuro;
la disponibilità del Deposito Nazionale permetterà, inoltre, in base ai contratti vigenti con gli operatori francese ORANO e inglese NDA, il rientro dei residui da riprocessamento del combustibile nucleare esaurito inviato in Francia e Regno Unito. Tali residui saranno conferiti temporaneamente all’area per l’interim storage dei rifiuti a media e alta attività del Deposito Nazionale, denominata CSA, Complesso Stoccaggio Alta attività, evitandone i cospicui costi di stoccaggio all’estero;
va ricordato che i depositi temporanei presenti nelle installazioni nucleari attualmente in fase di smantellamento hanno una vita di progetto di circa 50 anni, in conformità alla specifica normativa tecnica nazionale ed internazionale in materia, volta alla garanzia della sicurezza dei depositi stessi, riguardo ai lavoratori, alla popolazione e all’ambiente. Tali depositi, sottoposti a periodici interventi di manutenzione e al termine della vita di progetto, stanno esaurendo le loro capacità ricettive e non possono più garantire l’isolamento dei rifiuti radioattivi dall’ambiente fino al decadimento della radioattività a livelli tali da risultare trascurabili per la salute dell’uomo e per l’ambiente;
il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, disciplina i sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché i benefici economici per i territori interessati, e prevede che la Sogin S.p.A. debba tenere conto dei criteri indicati dalla IAEA e dall’ex Agenzia per la Sicurezza Nucleare (oggi autorità indipendente di regolamentazione ISIN) per la definizione di una proposta di CNAPI che nel 2014 sono stati definiti dall’ISPRA (oggi autorità indipendente di regolamentazione ISIN) con l’emanazione della Guida Tecnica n. 29. La proposta di CNAPI è stata più volte revisionata dalla Sogin S.p.A. nel corso degli anni, per adeguarla agli aggiornamenti che le cartografie di base utilizzare per la sua redazione hanno subito nel corso degli anni. La proposta di CNAPI pubblicata è stata validata dall’ISIN il 5 marzo 2020;
al fine di massimizzare le ricadute socio-economiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del parco tecnologico, è riconosciuto al territorio circostante il sito un contributo di natura economica agli enti locali interessati. Per le persone residenti e le imprese operanti all’interno di un’area definita dal centro dell’edificio del deposito, saranno gli enti locali a dover riversare una percentuale di quanto avuto come beneficio attraverso una corrispondente riduzione del tributo comunale sui rifiuti o altre misure analoghe;
il Decreto 31/2010 prevede che la pubblicazione della Cnapi dia l’avvio alla fase di consultazione dei documenti per la durata di sessanta giorni, all’esito della quale si terrà, nell’arco dei centoventi giorni successivi alla pubblicazione della Cnapi, un seminario nazionale. Pertanto, dalla pubblicazione della Cnapi si avvia il dibattito pubblico vero e proprio che vedrà la partecipazione di enti locali e regioni, associazioni di categoria, sindacati, università ed enti di ricerca, per approfondire tutti gli aspetti tecnici, inclusi i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione delle opere;
i sopraccitati termini, di sessanta giorni per la consultazione e di centoventi giorni per la conclusione del seminario, sono stati differiti rispettivamente in centottanta giorni e duecentoquaranta giorni dall’ art. 12-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, «milleproroghe», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;
è rimasto, tuttavia, invariato l’ulteriore termine di trenta giorni per presentare osservazioni all’esito del Seminario, nel corso del quale sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco tecnologico e gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente;
in base alle osservazioni pervenute e alla discussione nel seminario nazionale, la So.G.I.N. S.p.A. aggiornerà la Cnapi che verrà trasmessa al Ministero della transizione ecologica. Il Ministro della transizione ecologica, dopo aver acquisito il parere tecnico dell’ISIN, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili approva la Carta nazionale delle aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico che verrà pubblicata sui siti dei suddetti Ministeri, della Sogin e dell’ISIN. La Cnai, pertanto, sarà il risultato dell’aggiornamento della Cnapi sulla base dei contributi emersi durante la consultazione pubblica e, entro trenta giorni dall’approvazione della stessa, la Sogin S.p.A. inviterà gli enti territoriali interessati alla presentazione delle proprie candidature per ospitare l’impianto; è prevista una apposita procedura per l’acquisizione dell’intesa della regione nel cui territorio ricadono aree idonee;
nella guida tecnica n. 29 dell’Ispra del 2014, sono stati stabiliti i criteri di «esclusione» e di «approfondimento» per la localizzazione dell’impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività, basati anche sulle raccomandazioni elaborate da organismi internazionali ed in particolare dalla International Atomic Energy Agency (Iaea), utilizzati da So.G.I.N. S.p.A. per la redazione della Cnapi;
l’applicazione dei criteri di esclusione dovrebbe essere stata effettuata attraverso verifiche basate su normative, dati e conoscenze tecniche disponibili per l’intero territorio nazionale, anche mediante l’utilizzo dei Gis – Sistemi informativi geografici e, in alcuni casi, di banche dati gestite da enti pubblici; ‘applicazione dei criteri di approfondimento dovrebbe invece essere stata effettuata attraverso indagini e valutazioni specifiche sulle aree risultate non escluse;
sono state escluse: le aree vulcaniche attive o quiescenti e quelle sismiche e interessate da fenomeni di fagliazione; le aree caratterizzate da rischio e/o pericolosità geomorfologica e/o idraulica di qualsiasi grado e le fasce fluviali e quelle contraddistinte dalla presenza di depositi alluvionali di età olocenica; le aree ubicate ad altitudine maggiore di 700 metri s.l.m., o caratterizzate da versanti con pendenza media maggiore del 10 per cento o ubicate sino alla distanza di 5 chilometri dalla linea di costa attuale, oppure ubicate a distanza maggiore ma ad altitudine minore di 20 metri s.l.m.; le aree interessate dal processo morfogenetico carsico o con presenza di sprofondamenti catastrofici improvvisi (sinkholes) o caratterizzate da livelli piezometrici affioranti o che, comunque, possano interferire con le strutture di fondazione del deposito, nonché tutte le aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente, quelle che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati o che siano a distanza inferiore a 1 chilometro da autostrade e strade extraurbane principali e da linee ferroviarie fondamentali e complementari; le aree caratterizzate dalla presenza nota di importanti risorse del sottosuolo e quelle caratterizzate dalla presenza di attività industriali a rischio di incidente rilevante, di dighe e sbarramenti idraulici artificiali, aeroporti o poligoni di tiro militari operativi;
i criteri di approfondimento valutano, inoltre, i seguenti aspetti: presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie; presenza di movimenti verticali significativi del suolo in conseguenza di fenomeni di subsidenza e di sollevamento (tettonico e/o isostatico); assetto geologico-morfostrutturale e presenza di litotipi con eteropia verticale e laterale; presenza di bacini imbriferi di tipo endoreico; presenza di fenomeni di erosione accelerata; condizioni meteo-climatiche; parametri fisico-meccanici dei terreni; parametri idrogeologici; parametri chimici del terreno e delle acque di falda; presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi; produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico; disponibilità di vie di comunicazione primarie e infrastrutture di trasporto; presenza di infrastrutture critiche rilevanti o strategiche;
le premesse del nulla osta del 30 dicembre 2020 specificano che la Cnapi, l’ordine di idoneità delle aree sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali ed il progetto preliminare del Parco tecnologico sono definiti dalla So.G.I.N. S.p.A. a titolo di «proposta» e che, solo a seguito delle procedure di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modificazioni, verrà approvata la Carta nazionale delle aree idonee con decreto del Ministro della transizione ecologica; per tale motivo, l’articolo 3 citato prevede la pubblicazione della Cnapi sul sito Internet della So.G.I.N. S.p.A. e il contestuale avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, successivamente alla pubblicazione, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin SpA appositamente indicato;
nonostante la realizzazione della Cnapi sia stata prevista già da 10 anni, e i criteri tecnici siano stati ben stabiliti da Ispra nel 2014, sul tema si sono generate tensioni sociali, divisioni conflittuali nella popolazione e rivolte da parte delle regioni e dei comuni coinvolti;
infatti, in seguito alla firma del nulla osta interministeriale del 30 dicembre 2020, sono state diffuse notizie sulla stampa e sui social sulle procedure fino ad oggi attivate per giungere alla redazione di tale carta e sulle procedure che verranno attivate prossimamente per la scelta effettiva del sito;
solo il 5 gennaio 2021 è apparso un comunicato stampa sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che ha annunciato ufficialmente la notizia della pubblicazione della Cnapi da parte della So.G.I.N. S.p.A. e dell’avvio della consultazione pubblica, riportando il nulla osta Mise-Mattm e i riferimenti per tutte le informazioni sul sito appositamente indicato da So.G.I.N. «www.depositonazionale.it»;
«no» categorici sono apparsi sulla stampa da parte di presidenti di regioni e province e di sindaci dei comuni individuati sulla Cnapi, nonché critiche pesanti provenienti da associazioni di comuni, come l’Anci, e da associazioni ambientaliste come Italia Nostra, Greenpeace, Wwf;
nel prosieguo della procedura amministrativa per l’individuazione del sito e nell’ambito del seminario, occorrerebbe approfondire ulteriormente l’attualità dei dati e l’aderenza di alcune proposte ai criteri definiti da ISPRA, (ora ISIN) – Guida tecnica n. 29 – e a quelli indicati nelle linee guida Iaea (International Atomic Energy Agency), come le proposte dei siti ubicati nelle due isole maggiori, o la distanza da autostrade, ferrovie e infrastrutture di comunicazione principali e dai centri abitati molto piccoli, ovvero occorrerebbe chiarire maggiormente la definizione di «adeguata» distanza dai centri abitati o la distanza dai siti ad alto pregio agricolo, ad elevata pericolosità sismica e dai siti Unesco;
non essendovi a disposizione rilievi cartografici tali da consentire calcoli esatti in merito alle distanze e considerando che il processo di consultazione pubblica per l’individuazione del sito prevede anche la possibilità per amministratori, comitati, associazioni e cittadini di recarsi direttamente sui siti ed effettuare rilievi e sopralluoghi, occorrerebbe tenere conto delle restrizioni imposte dall’emergenza pandemica;
anche l’indizione del seminario nazionale, che dovrebbe svolgersi in presenza, con il perdurare dell’emergenza sanitaria, sembra di difficilissima realizzazione, anche in considerazione del fatto che, nella procedura di selezione dei sito e delle prescritte osservazioni, sono coinvolte associazioni, enti locali e territoriali e regioni, tutti soggetti a corto di personale, il quale in buona parte svolge ora i propri compiti in regime di lavoro agile;
nella Convenzione di Aarhus, ratificata dall’Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, viene sottolineata l’importanza di garantire idonei strumenti di partecipazione del pubblico nella fase iniziale del procedimento;
la Consultazione pubblica si dovrebbe svolgere tenendo presente questi princìpi:
− chiarezza: gli obiettivi della consultazione, così come l’oggetto, i destinatari, i ruoli e i metodi devono essere definiti chiaramente prima dell’avvio della consultazione; al fine di favorire una partecipazione la più informata possibile, il processo di consultazione, deve essere corredato da informazioni pertinenti, complete e facili da comprendere anche per chi non possiede le competenze tecniche;
− imparzialità: la consultazione pubblica deve essere progettata e realizzata garantendo l’imparzialità del processo in modo tale da perseguire l’interesse generale;
− inclusione: l’amministrazione pubblica deve garantire che la partecipazione al processo di consultazione sia il più possibile accessibile, inclusiva e aperta, assicurando uguale possibilità di partecipare a tutte le persone interessate;
− tempestività: la consultazione, in quanto parte di un processo decisionale più ampio, deve dare ai partecipanti la possibilità effettiva di concorrere a determinare la decisione finale; pertanto deve essere condotta nelle fasi in cui i differenti punti di vista siano ancora in discussione e sussistano le condizioni per cui diversi approcci alla materia in oggetto possano essere presi in considerazione;
per tutto questo, la consultazione pubblica deve garantire la completezza e facilità di comprensione anche a chi non possiede le competenze tecniche, posto che le informazioni messe a disposizione del pubblico in via telematica consistono in elaborati di progetto e disegni tecnici altamente specialistici (oltre 230 documenti per il deposito nazionale e più di 100 per la Cnapi) e che, qualora si desiderasse prendere visione di documenti più dettagliati, questi sono disponibili in cinque località distanti centinaia di chilometri dai comuni interessati come è il caso di quelli della Sardegna, Sicilia, Basilicata e Puglia, peraltro in costanza di divieto di spostamenti interregionali per l’emergenza COVID-19 ;
oggi, in piena pandemia sanitaria da Covid-19, ove le amministrazioni locali e le regioni cercano con grande fatica di corrispondere agli impegni in corso tra le assenze di personale per malattia e lo smart working, occorre garantire a loro un periodo congruo di consultazione per esprimere osservazioni sulla mole di documentazione tecnica e complessa, pubblicata da So.G.I.N. sul sito http://www.depositonazionale.it; sia presso i cinque infopoint allestiti dalla Sogin presso le proprie centrali;
risulterebbe, poi, che una serie di comunità territoriali, comuni ed enti locali avrebbero avanzato la candidatura dei propri territori per la realizzazione del sito unico, ma che tali candidature non verranno prese in considerazione, in quanto tali territori non sono ricompresi nella Cnapi; sarebbe auspicabile nell’ambito del percorso partecipativo valutare approfonditamente le istanze di comuni e comunità locali che fossero disponibili ad accogliere il sito sul proprio territorio,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per assicurare che tutte le fasi procedimentali in cui si articola la scelta dei siti idonei e l’individuazione del sito ove ubicare il Parco tecnologico siano caratterizzate dalla concertazione e condivisione con le Regioni, i territori e le comunità locali interessate, nel rispetto dei principi di trasparenza, leale collaborazione e cooperazione istituzionale prevedendo una tempistica adeguata che tenga conto della complessità della materia e dell’impatto della pandemia sulla operatività delle strutture amministrative;
2) ad informare preventivamente il Parlamento sugli esiti della consultazione pubblica e sulle scelte dei Ministri interessati per la definitiva approvazione della Carta nazionale delle aree idonee (Cnai), nonché riguardo all’individuazione dei previsti benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione delle opere; ad esplicitare le intese raggiunte con le regioni interessate e gli enti locali coinvolti, nonché la corretta esecuzione delle fasi di chiusura e post chiusura dell’impianto nel rispetto delle prescrizioni emesse nel «periodo di controllo istituzionale», presentando a tal fine una relazione annuale alle Camere;
3) a provvedere alla pubblicazione sui siti istituzionali dei Ministeri coinvolti, della Sogin s.p.a., dell’Isin e sul sito dedicato depositonazionale.it di ogni documentazione ed informazione utile in merito al procedimento, dando particolare evidenza alle tempistiche relative agli strumenti di partecipazione e alle fasi decisionali, nonché ad adottare ogni iniziativa di competenza affinché gli enti locali e le regioni individuate nella Cnapi rendano disponibili sui propri siti istituzionali, in una parte chiaramente identificabile della sezione «Amministrazione trasparente», il collegamento ipertestuale ai predetti siti, assicurando la qualità e l’aggiornamento delle informazioni secondo i criteri indicati dal decreto legislativo n. 33 del 2013;
4) a garantire che la consultazione pubblica e lo svolgimento del Seminario nazionale avvengano con modalità che consentano la massima accessibilità, assumendo, altresì, iniziative, anche normative, per disporre l’ampliamento dei termini per presentare osservazioni all’esito del Seminario nazionale;
5) ad adottare iniziative per prevedere che al Seminario pubblico possano partecipare anche i comuni non direttamente interessati ma comunque limitrofi rispetto alle aree individuate come potenzialmente idonee, che ne facciano richiesta, nonché enti parchi nazionali e regionali presenti nei territori interessati le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, così come i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e i soggetti portatori di interessi pubblici o privati che abbiano presentato richiesta di partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
6) in un’ottica di trasparenza e leale collaborazione istituzionale, ad adottare iniziative per dare adeguata pubblicità ai criteri oggettivi e univoci in ordine alla quantificazione e alle modalità di assegnazione delle compensazioni economiche ed ambientali agli enti locali interessati;
7) ad assicurare che i criteri di approfondimento siano puntualmente esaminati e verificati in modo da garantire la massima sicurezza del sito che risulterà idoneo e ad adottare iniziative per ampliare ulteriormente le metodologie di indagine per una più corretta applicazione dei criteri di approfondimento finalizzati alla localizzazione nonchè i parametri di sicurezza finalizzati alla costruzione e gestione del deposito e, a tal fine:
a) ad avvalersi delle strutture universitarie competenti per i territori implicati e ad adottare i più moderni metodi e strumenti di conoscenza multidisciplinari del territorio, per le successive fasi esplorative contemplate nei criteri di approfondimento, riguardanti i siti che saranno scelti per la Cnapi;
b) a prevedere uno ietogramma di progetto quanto più cautelativo possibile, con piogge di progetto notevolmente incrementate in modo da resistere ad meteoclimatici estremi, non storicamente statisticamente prevedibili;
c) ad adottare strutture antisismiche per il deposito molto più cautelative di quelle previste dalle più rigorose norme vigenti per impianti nucleari;
8) ad assicurare che con l’istanza di Valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 27, comma 13 bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, il proponente SOGIN trasmette la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019;
9) ad adottare iniziative per assicurare sufficienti risorse, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, affinché l’Isin (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) sia messo nelle condizioni di svolgere al meglio i propri compiti istituzionali, tecnici e di vigilanza connessi al deposito nazionale, affinché non sia pregiudicata la capacità operativa e di vigilanza del suddetto ente, anche in prospettiva dei lavori dei prossimi anni;
10) ad informare gli enti territoriali sulle effettive e congrue compensazioni economiche e di riequilibrio ambientale e territoriale che dovranno essere assegnate ai territori che ospiteranno il deposito nucleare per tutto il periodo di giacenza di rifiuti nucleari, in aggiunta alle compensazioni ambientali che verranno previste nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale;
11) ad assumere iniziative per garantire un’adeguata indennità per i proprietari dei terreni sui quali sarà realizzato il parco tecnologico a valori di mercato che tenga anche conto della destinazione edificatoria e produttiva degli stessi;
12) ad adottare iniziative per rivedere i criteri attualmente previsti dalla normativa vigente in materia di compensazioni a favore dei siti che attualmente ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, basati attualmente sui confini amministrativi comunali di cui all’articolo 4 del decreto-legge 314 del 2003, valutando la previsione di includere anche il parametro della distanza chilometrica dal sito che ospita i medesimi rifiuti nucleari e ad adottare le opportune iniziative volte a garantire tempi più rapidi nell’erogazione delle suddette compensazioni ai territori interessati;
13) ad adottare le opportune iniziative, per quanto di competenza, affinché, nell’ambito del seminario, siano maggiormente approfondite le proposte relative all’ubicazione dei siti nelle due isole maggiori che inevitabilmente potrebbero richiedere un insieme di modalità combinate di trasporto di rifiuti radioattivi, con alti profili di rischio e a valutare l’esclusione di quei territori che non hanno già a disposizione porti industriali dedicati alla ricezione e stoccaggio di materiale radioattivo e alle basi militari insulari;
14) ad adottare le opportune iniziative di approfondimento, per quanto di competenza, affinché, nell’ambito del seminario, siano valutate le esclusioni delle proposte relative all’ubicazione delle aree nei siti definiti dall’Unesco «Patrimonio dell’umanità» riconosciuti alla data del Seminario, nelle relative «buffer zone» e Comuni contermini;
15) di adottare iniziative per inserire, nei parametri di valutazione ai fini della individuazione di siti in grado di risultare idonei alla localizzazione del deposito nazionale e parco tecnologico, l’indice di pressione ambientale calcolato a livello dei comuni nel raggio di 20 chilometri;
16) a far sì che, nella fase della definizione della Cnai, si tengano in considerazione i dati più recenti per i criteri di esclusione che riguardano i temi della mobilità e dell’accessibilità infrastrutturale ai siti individuati con particolare riferimento ai materiali inquinanti e alle particolari evidenze paesaggistiche, culturali e in coerenza ai criteri di esclusione a valutare iniziative tese ad escludere le parti di territorio con particolari colture di pregio riconosciute a livello nazionale e locale e le aree naturali protette nazionali e regionali del nostro Paese alla data del Seminario;
17) a verificare con Sogin s.p.a. se siano state presi in considerazione nell’elaborazione della Cnapi le aree militari dismesse o in fase di dismissione, o aree destinate a siti produttivi dismessi o in corso di dismissione e, in caso contrario, a richiedere a Sogin s.p.a., senza interrompere o minimamente rallentare l’iter avviato, di effettuare tale verifica, al fine di integrare nella carta eventuali ulteriori siti potenzialmente idonei;
18) a valutare l’accoglimento delle eventuali manifestazioni di interesse pervenute dai Comuni e dagli enti territoriali che intendono ospitare il deposito unico dei rifiuti radioattivi, purchè vengano rispettati i criteri di esclusione e approfondimento già in vigore;
19) ad adottare iniziative volte ad avere un maggiore coinvolgimento supporto agli da parte degli enti territoriali, specialmente da parte dei piccoli comuni sui cui territori sono state individuate aree idonee;
20) ad avviare tutte le iniziative utili, di concerto con gli enti territoriali interessati, volte a definire risorse, modalità e tempi certi relativamente allo smantellamento alla messa in sicurezza alla bonifica completa e al ripristino ambientale di tutti i siti temporanei, compresa la verifica per il finanziamento della rimozione degli ultimi fusti nella ex Cemerad, “sorgenti orfane” rinvenute in diversi luoghi e contenute in diverse tipologie di rifiuti, del le strutture del territorio nazionale che attualmente ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare e contestualmente alla realizzazione del deposito unico sia affrontato il tema delle «sorgenti orfane» rinvenute in diversi luoghi e contenute in diverse tipologie di rifiuti, anche abbandonati, che sono potenzialmente in grado di arrecare gravi danni alla salute di lavoratori e comunità residenti;
21) ad adottare senza ritardo i decreti attuativi in applicazione della normativa vigente con specifico riferimento al decreto legislativo 31 luglio 2020 n.101 garantendo il necessario coordinamento dei soggetti chiamati ad assumere i provvedimenti.
(1-00414) (Nuova formulazione) Molinari, Crippa, Serracchiani, Occhiuto, Boschi, Fornaro, Muroni Vianello, Pezzopane, Prestigiacomo, Fregolent, Lapia, Lucchini, Maraia, Giacometto, Rospi, Colucci.MOZIONE
in materia di individuazione del deposito nazionale per il combustibile nucleare irraggiato e i rifiuti radioattivi
La Camera,
premesso che:
in seguito all’emanazione del nulla osta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 dicembre 2020, la So.G.I.N.S.p.A. (la società statale incaricata dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi) ha provveduto alla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) ai fini della realizzazione del deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e all’immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari;
la Cnapi è stata sottoposta a classifica di segretezza a livello “riservato” nel dicembre del 2014 sulla base della normativa di riferimento e, in particolare, dell’art. 42 della Legge 3 agosto 2007 n. 124 e ss.mm.ii, “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto” e del DPCM 22 luglio 2011, n. 4 recante “Disposizioni per la tutela amministrativa del Segreto di Stato e delle informazioni classificate”, abrogato e sostituito dal DPCM 6 novembre 2015 n. 5 e ss.mm.ii, recante “Disposizioni per la tutela amministrativa del Segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva”, finalizzata ad impedire che l’eventuale divulgazione non autorizzata di informazioni potesse causare danno alla Sicurezza della Repubblica;
la Cnapi deve costituire un percorso condiviso, partecipato e trasparente che porterà ad individuare il sito unico a livello nazionale, dove realizzare il deposito nazionale e parco tecnologico, sulla base delle disposizioni disciplinate dall’art. 27 del D.Lgs 31/2010 e successive modificazioni e dei criteri stabiliti nella Guida Tecnica n. 29 (Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radiaottivi a bassa e media attività);
la localizzazione definitiva del sito avverrà mediante una procedura di dibattito pubblico che, per legge, è basata su un processo di coinvolgimento dei territori con l’obiettivo di arrivare ad una soluzione condivisa con le comunità locali attraverso un processo incentrato sui principi dell’informazione, della trasparenza e del coinvolgimento;
la proposta della Carta comprende 67 aree potenzialmente idonee con ordine di idoneità differente, dislocate nelle regioni Piemonte (8 aree), Toscana (2 aree), Lazio (22 aree), Basilicata e Puglia (17 aree), Sardegna (14 aree), Sicilia (4 aree); risultano 12 aree in classe A1, ossia con la massima idoneità prioritaria, 11 aree in classe A2, 15 aree in classe B e 29 aree in classe C; le aree in classe A1 sono ubicate: 2 in provincia di Torino, 5 in provincia di Alessandria e 5 in provincia di Viterbo;
l’individuazione di un sito idoneo intende anche rispondere all’esigenza di attuare pienamente l’obiettivo fissato nel Programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, di localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico;
diversamente da quanto accade all’estero non esiste ancora in Italia una struttura centralizzata in cui sistemare in modo definitivo i rifiuti radioattivi derivanti dai vari settori di produzione;
alla presenza di rifiuti radioattivi derivanti dalla chiusura dei quattro siti nucleari presenti sul territorio nazionale, con cui tuttora da anni sono chiamate a fare i conti le comunità territoriali interessate dalla presenza delle ex centrali e degli altri impianti, devono essere aggiunte la fisiologica produzione di materiale radioattivo proveniente da attività mediche, industriali e di ricerca, nonché quello proveniente dalla bonifica dei siti oggetto di contaminazioni accidentali; occorre trovare una soluzione, visto che questi rifiuti sono da decenni in tanti depositi temporanei disseminati in tutta Italia;
il deposito nazionale e il parco tecnologico della proposta di Cnapi si prevedono in un’area di circa 150 ettari, di cui 110 dedicati al deposito e 40 al parco. L’impianto consiste in 90 costruzioni in calcestruzzo armato, dette celle, ove verranno collocati grandi contenitori in calcestruzzo speciale, i moduli, che racchiuderanno a loro volta i contenitori metallici con all’interno i rifiuti radioattivi già condizionati; Nel deposito saranno definitivamente smaltiti i rifiuti a molto bassa e bassa attività, ossia quelli che nell’arco di 300 anni raggiungeranno un livello di radioattività tale da non rappresentare più un rischio per l’uomo e per l’ambiente. Inoltre, saranno stoccati temporaneamente i rifiuti a media e alta attività, ossia quelli che perdono la radioattività in migliaia di anni e che, per essere sistemati definitivamente, richiedono la disponibilità di un deposito geologico;
Il Parco Tecnologico ospiterà un centro di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato nonché lo svolgimento, secondo modalità definite con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di tutte le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione. La realizzazione e la gestione dell’infrastruttura sono affidate a Sogin, come previsto dal suddetto decreto legislativo n. 31 del 2010;
il deposito e il parco tecnologico prevedono un investimento di circa 900 milioni di euro, che saranno prelevati dalle componenti della bolletta elettrica, e che genererà più di 4.000 posti di lavoro (diretti e indiretti) per ciascuno dei 4 anni del cantiere e un migliaio per gli anni di esercizio successivi;
il deposito dovrà essere costruito nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza radiologica e salvaguardia ambientale, anche al fine di superare la logica delle decine di depositi temporanei sparsi su tutto il territorio nazionale e ha l’obiettivo di conservare in assoluta sicurezza i materiali irraggiati, in attesa che gradualmente perdano il loro grado di radioattività. Ciò risponde in primo luogo ad un’esigenza di sicurezza nazionale, peraltro sollecitata da tutte le autorità internazionali; lo scopo è pertanto quello della gestione e messa in sicurezza definitiva dei rifiuti radioattivi, consentendo così di completare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani e la bonifica di circa 20 depositi nucleari di bassa e media intensità sparsi lungo tutta la nostra penisola, cui si aggiungono decine di aree di stoccaggio temporanee; circa il 60 per cento dei rifiuti deriverà dalle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari, mentre il restante 40 per cento dalle attività di medicina nucleare, industriali e di ricerca, che continueranno a generare rifiuti anche in futuro;
la disponibilità del Deposito Nazionale permetterà, inoltre, in base ai contratti vigenti con gli operatori francese ORANO e inglese NDA, il rientro dei residui da riprocessamento del combustibile nucleare esaurito inviato in Francia e Regno Unito. Tali residui saranno conferiti temporaneamente all’area per l’interim storage dei rifiuti a media e alta attività del Deposito Nazionale, denominata CSA, Complesso Stoccaggio Alta attività, evitandone i cospicui costi di stoccaggio all’estero;
va ricordato che i depositi temporanei presenti nelle installazioni nucleari attualmente in fase di smantellamento hanno una vita di progetto di circa 50 anni, in conformità alla specifica normativa tecnica nazionale ed internazionale in materia, volta alla garanzia della sicurezza dei depositi stessi, riguardo ai lavoratori, alla popolazione e all’ambiente. Tali depositi, sottoposti a periodici interventi di manutenzione e al termine della vita di progetto, stanno esaurendo le loro capacità ricettive e non possono più garantire l’isolamento dei rifiuti radioattivi dall’ambiente fino al decadimento della radioattività a livelli tali da risultare trascurabili per la salute dell’uomo e per l’ambiente;
il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, disciplina i sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché i benefici economici per i territori interessati, e prevede che la Sogin S.p.A. debba tenere conto dei criteri indicati dalla IAEA e dall’ex Agenzia per la Sicurezza Nucleare (oggi autorità indipendente di regolamentazione ISIN) per la definizione di una proposta di CNAPI che nel 2014 sono stati definiti dall’ISPRA (oggi autorità indipendente di regolamentazione ISIN) con l’emanazione della Guida Tecnica n. 29. La proposta di CNAPI è stata più volte revisionata dalla Sogin S.p.A. nel corso degli anni, per adeguarla agli aggiornamenti che le cartografie di base utilizzare per la sua redazione hanno subito nel corso degli anni. La proposta di CNAPI pubblicata è stata validata dall’ISIN il 5 marzo 2020;
al fine di massimizzare le ricadute socio-economiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del parco tecnologico, è riconosciuto al territorio circostante il sito un contributo di natura economica agli enti locali interessati. Per le persone residenti e le imprese operanti all’interno di un’area definita dal centro dell’edificio del deposito, saranno gli enti locali a dover riversare una percentuale di quanto avuto come beneficio attraverso una corrispondente riduzione del tributo comunale sui rifiuti o altre misure analoghe;
il Decreto 31/2010 prevede che la pubblicazione della Cnapi dia l’avvio alla fase di consultazione dei documenti per la durata di sessanta giorni, all’esito della quale si terrà, nell’arco dei centoventi giorni successivi alla pubblicazione della Cnapi, un seminario nazionale. Pertanto, dalla pubblicazione della Cnapi si avvia il dibattito pubblico vero e proprio che vedrà la partecipazione di enti locali e regioni, associazioni di categoria, sindacati, università ed enti di ricerca, per approfondire tutti gli aspetti tecnici, inclusi i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione delle opere;
i sopraccitati termini, di sessanta giorni per la consultazione e di centoventi giorni per la conclusione del seminario, sono stati differiti rispettivamente in centottanta giorni e duecentoquaranta giorni dall’ art. 12-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, «milleproroghe», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;
è rimasto, tuttavia, invariato l’ulteriore termine di trenta giorni per presentare osservazioni all’esito del Seminario, nel corso del quale sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco tecnologico e gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente;
in base alle osservazioni pervenute e alla discussione nel seminario nazionale, la So.G.I.N. S.p.A. aggiornerà la Cnapi che verrà trasmessa al Ministero della transizione ecologica. Il Ministro della transizione ecologica, dopo aver acquisito il parere tecnico dell’ISIN, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili approva la Carta nazionale delle aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico che verrà pubblicata sui siti dei suddetti Ministeri, della Sogin e dell’ISIN. La Cnai, pertanto, sarà il risultato dell’aggiornamento della Cnapi sulla base dei contributi emersi durante la consultazione pubblica e, entro trenta giorni dall’approvazione della stessa, la Sogin S.p.A. inviterà gli enti territoriali interessati alla presentazione delle proprie candidature per ospitare l’impianto; è prevista una apposita procedura per l’acquisizione dell’intesa della regione nel cui territorio ricadono aree idonee;
nella guida tecnica n. 29 dell’Ispra del 2014, sono stati stabiliti i criteri di «esclusione» e di «approfondimento» per la localizzazione dell’impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività, basati anche sulle raccomandazioni elaborate da organismi internazionali ed in particolare dalla International Atomic Energy Agency (Iaea), utilizzati da So.G.I.N. S.p.A. per la redazione della Cnapi;
l’applicazione dei criteri di esclusione dovrebbe essere stata effettuata attraverso verifiche basate su normative, dati e conoscenze tecniche disponibili per l’intero territorio nazionale, anche mediante l’utilizzo dei Gis – Sistemi informativi geografici e, in alcuni casi, di banche dati gestite da enti pubblici; ‘applicazione dei criteri di approfondimento dovrebbe invece essere stata effettuata attraverso indagini e valutazioni specifiche sulle aree risultate non escluse;
sono state escluse: le aree vulcaniche attive o quiescenti e quelle sismiche e interessate da fenomeni di fagliazione; le aree caratterizzate da rischio e/o pericolosità geomorfologica e/o idraulica di qualsiasi grado e le fasce fluviali e quelle contraddistinte dalla presenza di depositi alluvionali di età olocenica; le aree ubicate ad altitudine maggiore di 700 metri s.l.m., o caratterizzate da versanti con pendenza media maggiore del 10 per cento o ubicate sino alla distanza di 5 chilometri dalla linea di costa attuale, oppure ubicate a distanza maggiore ma ad altitudine minore di 20 metri s.l.m.; le aree interessate dal processo morfogenetico carsico o con presenza di sprofondamenti catastrofici improvvisi (sinkholes) o caratterizzate da livelli piezometrici affioranti o che, comunque, possano interferire con le strutture di fondazione del deposito, nonché tutte le aree naturali protette identificate ai sensi della normativa vigente, quelle che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati o che siano a distanza inferiore a 1 chilometro da autostrade e strade extraurbane principali e da linee ferroviarie fondamentali e complementari; le aree caratterizzate dalla presenza nota di importanti risorse del sottosuolo e quelle caratterizzate dalla presenza di attività industriali a rischio di incidente rilevante, di dighe e sbarramenti idraulici artificiali, aeroporti o poligoni di tiro militari operativi;
i criteri di approfondimento valutano, inoltre, i seguenti aspetti: presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie; presenza di movimenti verticali significativi del suolo in conseguenza di fenomeni di subsidenza e di sollevamento (tettonico e/o isostatico); assetto geologico-morfostrutturale e presenza di litotipi con eteropia verticale e laterale; presenza di bacini imbriferi di tipo endoreico; presenza di fenomeni di erosione accelerata; condizioni meteo-climatiche; parametri fisico-meccanici dei terreni; parametri idrogeologici; parametri chimici del terreno e delle acque di falda; presenza di habitat e specie animali e vegetali di rilievo conservazionistico, nonché di geositi; produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico; disponibilità di vie di comunicazione primarie e infrastrutture di trasporto; presenza di infrastrutture critiche rilevanti o strategiche;
le premesse del nulla osta del 30 dicembre 2020 specificano che la Cnapi, l’ordine di idoneità delle aree sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali ed il progetto preliminare del Parco tecnologico sono definiti dalla So.G.I.N. S.p.A. a titolo di «proposta» e che, solo a seguito delle procedure di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modificazioni, verrà approvata la Carta nazionale delle aree idonee con decreto del Ministro della transizione ecologica; per tale motivo, l’articolo 3 citato prevede la pubblicazione della Cnapi sul sito Internet della So.G.I.N. S.p.A. e il contestuale avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, successivamente alla pubblicazione, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin SpA appositamente indicato;
nonostante la realizzazione della Cnapi sia stata prevista già da 10 anni, e i criteri tecnici siano stati ben stabiliti da Ispra nel 2014, sul tema si sono generate tensioni sociali, divisioni conflittuali nella popolazione e rivolte da parte delle regioni e dei comuni coinvolti;
infatti, in seguito alla firma del nulla osta interministeriale del 30 dicembre 2020, sono state diffuse notizie sulla stampa e sui social sulle procedure fino ad oggi attivate per giungere alla redazione di tale carta e sulle procedure che verranno attivate prossimamente per la scelta effettiva del sito;
solo il 5 gennaio 2021 è apparso un comunicato stampa sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che ha annunciato ufficialmente la notizia della pubblicazione della Cnapi da parte della So.G.I.N. S.p.A. e dell’avvio della consultazione pubblica, riportando il nulla osta Mise-Mattm e i riferimenti per tutte le informazioni sul sito appositamente indicato da So.G.I.N. «www.depositonazionale.it»;
«no» categorici sono apparsi sulla stampa da parte di presidenti di regioni e province e di sindaci dei comuni individuati sulla Cnapi, nonché critiche pesanti provenienti da associazioni di comuni, come l’Anci, e da associazioni ambientaliste come Italia Nostra, Greenpeace, Wwf;
nel prosieguo della procedura amministrativa per l’individuazione del sito e nell’ambito del seminario, occorrerebbe approfondire ulteriormente l’attualità dei dati e l’aderenza di alcune proposte ai criteri definiti da ISPRA, (ora ISIN) – Guida tecnica n. 29 – e a quelli indicati nelle linee guida Iaea (International Atomic Energy Agency), come le proposte dei siti ubicati nelle due isole maggiori, o la distanza da autostrade, ferrovie e infrastrutture di comunicazione principali e dai centri abitati molto piccoli, ovvero occorrerebbe chiarire maggiormente la definizione di «adeguata» distanza dai centri abitati o la distanza dai siti ad alto pregio agricolo, ad elevata pericolosità sismica e dai siti Unesco;
non essendovi a disposizione rilievi cartografici tali da consentire calcoli esatti in merito alle distanze e considerando che il processo di consultazione pubblica per l’individuazione del sito prevede anche la possibilità per amministratori, comitati, associazioni e cittadini di recarsi direttamente sui siti ed effettuare rilievi e sopralluoghi, occorrerebbe tenere conto delle restrizioni imposte dall’emergenza pandemica;
anche l’indizione del seminario nazionale, che dovrebbe svolgersi in presenza, con il perdurare dell’emergenza sanitaria, sembra di difficilissima realizzazione, anche in considerazione del fatto che, nella procedura di selezione dei sito e delle prescritte osservazioni, sono coinvolte associazioni, enti locali e territoriali e regioni, tutti soggetti a corto di personale, il quale in buona parte svolge ora i propri compiti in regime di lavoro agile;
nella Convenzione di Aarhus, ratificata dall’Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, viene sottolineata l’importanza di garantire idonei strumenti di partecipazione del pubblico nella fase iniziale del procedimento;
la Consultazione pubblica si dovrebbe svolgere tenendo presente questi princìpi:
− chiarezza: gli obiettivi della consultazione, così come l’oggetto, i destinatari, i ruoli e i metodi devono essere definiti chiaramente prima dell’avvio della consultazione; al fine di favorire una partecipazione la più informata possibile, il processo di consultazione, deve essere corredato da informazioni pertinenti, complete e facili da comprendere anche per chi non possiede le competenze tecniche;
− imparzialità: la consultazione pubblica deve essere progettata e realizzata garantendo l’imparzialità del processo in modo tale da perseguire l’interesse generale;
− inclusione: l’amministrazione pubblica deve garantire che la partecipazione al processo di consultazione sia il più possibile accessibile, inclusiva e aperta, assicurando uguale possibilità di partecipare a tutte le persone interessate;
− tempestività: la consultazione, in quanto parte di un processo decisionale più ampio, deve dare ai partecipanti la possibilità effettiva di concorrere a determinare la decisione finale; pertanto deve essere condotta nelle fasi in cui i differenti punti di vista siano ancora in discussione e sussistano le condizioni per cui diversi approcci alla materia in oggetto possano essere presi in considerazione;
per tutto questo, la consultazione pubblica deve garantire la completezza e facilità di comprensione anche a chi non possiede le competenze tecniche, posto che le informazioni messe a disposizione del pubblico in via telematica consistono in elaborati di progetto e disegni tecnici altamente specialistici (oltre 230 documenti per il deposito nazionale e più di 100 per la Cnapi) e che, qualora si desiderasse prendere visione di documenti più dettagliati, questi sono disponibili in cinque località distanti centinaia di chilometri dai comuni interessati come è il caso di quelli della Sardegna, Sicilia, Basilicata e Puglia, peraltro in costanza di divieto di spostamenti interregionali per l’emergenza COVID-19 ;
oggi, in piena pandemia sanitaria da Covid-19, ove le amministrazioni locali e le regioni cercano con grande fatica di corrispondere agli impegni in corso tra le assenze di personale per malattia e lo smart working, occorre garantire a loro un periodo congruo di consultazione per esprimere osservazioni sulla mole di documentazione tecnica e complessa, pubblicata da So.G.I.N. sul sito http://www.depositonazionale.it; sia presso i cinque infopoint allestiti dalla Sogin presso le proprie centrali;
risulterebbe, poi, che una serie di comunità territoriali, comuni ed enti locali avrebbero avanzato la candidatura dei propri territori per la realizzazione del sito unico, ma che tali candidature non verranno prese in considerazione, in quanto tali territori non sono ricompresi nella Cnapi; sarebbe auspicabile nell’ambito del percorso partecipativo valutare approfonditamente le istanze di comuni e comunità locali che fossero disponibili ad accogliere il sito sul proprio territorio,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per assicurare che tutte le fasi procedimentali in cui si articola la scelta dei siti idonei e l’individuazione del sito ove ubicare il Parco tecnologico siano caratterizzate dalla concertazione e condivisione con le Regioni, i territori e le comunità locali interessate, nel rispetto dei principi di trasparenza, leale collaborazione e cooperazione istituzionale prevedendo una tempistica adeguata che tenga conto della complessità della materia e dell’impatto della pandemia sulla operatività delle strutture amministrative;
2) ad informare preventivamente il Parlamento sugli esiti della consultazione pubblica e sulle scelte dei Ministri interessati per la definitiva approvazione della Carta nazionale delle aree idonee (Cnai), nonché riguardo all’individuazione dei previsti benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione delle opere; ad esplicitare le intese raggiunte con le regioni interessate e gli enti locali coinvolti, nonché la corretta esecuzione delle fasi di chiusura e post chiusura dell’impianto nel rispetto delle prescrizioni emesse nel «periodo di controllo istituzionale», presentando a tal fine una relazione annuale alle Camere;
3) a provvedere alla pubblicazione sui siti istituzionali dei Ministeri coinvolti, della Sogin s.p.a., dell’Isin e sul sito dedicato depositonazionale.it di ogni documentazione ed informazione utile in merito al procedimento, dando particolare evidenza alle tempistiche relative agli strumenti di partecipazione e alle fasi decisionali, nonché ad adottare ogni iniziativa di competenza affinché gli enti locali e le regioni individuate nella Cnapi rendano disponibili sui propri siti istituzionali, in una parte chiaramente identificabile della sezione «Amministrazione trasparente», il collegamento ipertestuale ai predetti siti, assicurando la qualità e l’aggiornamento delle informazioni secondo i criteri indicati dal decreto legislativo n. 33 del 2013;
4) a garantire che la consultazione pubblica e lo svolgimento del Seminario nazionale avvengano con modalità che consentano la massima accessibilità, assumendo, altresì, iniziative, anche normative, per disporre l’ampliamento dei termini per presentare osservazioni all’esito del Seminario nazionale;
5) ad adottare iniziative per prevedere che al Seminario pubblico possano partecipare anche i comuni non direttamente interessati ma comunque limitrofi rispetto alle aree individuate come potenzialmente idonee, che ne facciano richiesta, nonché enti parchi nazionali e regionali presenti nei territori interessati le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, così come i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e i soggetti portatori di interessi pubblici o privati che abbiano presentato richiesta di partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
6) in un’ottica di trasparenza e leale collaborazione istituzionale, ad adottare iniziative per dare adeguata pubblicità ai criteri oggettivi e univoci in ordine alla quantificazione e alle modalità di assegnazione delle compensazioni economiche ed ambientali agli enti locali interessati;
7) ad assicurare che i criteri di approfondimento siano puntualmente esaminati e verificati in modo da garantire la massima sicurezza del sito che risulterà idoneo e ad adottare iniziative per ampliare ulteriormente le metodologie di indagine per una più corretta applicazione dei criteri di approfondimento finalizzati alla localizzazione nonchè i parametri di sicurezza finalizzati alla costruzione e gestione del deposito e, a tal fine:
a) ad avvalersi delle strutture universitarie competenti per i territori implicati e ad adottare i più moderni metodi e strumenti di conoscenza multidisciplinari del territorio, per le successive fasi esplorative contemplate nei criteri di approfondimento, riguardanti i siti che saranno scelti per la Cnapi;
b) a prevedere uno ietogramma di progetto quanto più cautelativo possibile, con piogge di progetto notevolmente incrementate in modo da resistere ad meteoclimatici estremi, non storicamente statisticamente prevedibili;
c) ad adottare strutture antisismiche per il deposito molto più cautelative di quelle previste dalle più rigorose norme vigenti per impianti nucleari;
8) ad assicurare che con l’istanza di Valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 27, comma 13 bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, il proponente SOGIN trasmette la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019;
9) ad adottare iniziative per assicurare sufficienti risorse, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, affinché l’Isin (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) sia messo nelle condizioni di svolgere al meglio i propri compiti istituzionali, tecnici e di vigilanza connessi al deposito nazionale, affinché non sia pregiudicata la capacità operativa e di vigilanza del suddetto ente, anche in prospettiva dei lavori dei prossimi anni;
10) ad informare gli enti territoriali sulle effettive e congrue compensazioni economiche e di riequilibrio ambientale e territoriale che dovranno essere assegnate ai territori che ospiteranno il deposito nucleare per tutto il periodo di giacenza di rifiuti nucleari, in aggiunta alle compensazioni ambientali che verranno previste nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale;
11) ad assumere iniziative per garantire un’adeguata indennità per i proprietari dei terreni sui quali sarà realizzato il parco tecnologico a valori di mercato che tenga anche conto della destinazione edificatoria e produttiva degli stessi;
12) ad adottare iniziative per rivedere i criteri attualmente previsti dalla normativa vigente in materia di compensazioni a favore dei siti che attualmente ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, basati attualmente sui confini amministrativi comunali di cui all’articolo 4 del decreto-legge 314 del 2003, valutando la previsione di includere anche il parametro della distanza chilometrica dal sito che ospita i medesimi rifiuti nucleari e ad adottare le opportune iniziative volte a garantire tempi più rapidi nell’erogazione delle suddette compensazioni ai territori interessati;
13) ad adottare le opportune iniziative, per quanto di competenza, affinché, nell’ambito del seminario, siano maggiormente approfondite le proposte relative all’ubicazione dei siti nelle due isole maggiori che inevitabilmente potrebbero richiedere un insieme di modalità combinate di trasporto di rifiuti radioattivi, con alti profili di rischio e a valutare l’esclusione di quei territori che non hanno già a disposizione porti industriali dedicati alla ricezione e stoccaggio di materiale radioattivo e alle basi militari insulari;
14) ad adottare le opportune iniziative di approfondimento, per quanto di competenza, affinché, nell’ambito del seminario, siano valutate le esclusioni delle proposte relative all’ubicazione delle aree nei siti definiti dall’Unesco «Patrimonio dell’umanità» riconosciuti alla data del Seminario, nelle relative «buffer zone» e Comuni contermini;
15) di adottare iniziative per inserire, nei parametri di valutazione ai fini della individuazione di siti in grado di risultare idonei alla localizzazione del deposito nazionale e parco tecnologico, l’indice di pressione ambientale calcolato a livello dei comuni nel raggio di 20 chilometri;
16) a far sì che, nella fase della definizione della Cnai, si tengano in considerazione i dati più recenti per i criteri di esclusione che riguardano i temi della mobilità e dell’accessibilità infrastrutturale ai siti individuati con particolare riferimento ai materiali inquinanti e alle particolari evidenze paesaggistiche, culturali e in coerenza ai criteri di esclusione a valutare iniziative tese ad escludere le parti di territorio con particolari colture di pregio riconosciute a livello nazionale e locale e le aree naturali protette nazionali e regionali del nostro Paese alla data del Seminario;
17) a verificare con Sogin s.p.a. se siano state presi in considerazione nell’elaborazione della Cnapi le aree militari dismesse o in fase di dismissione, o aree destinate a siti produttivi dismessi o in corso di dismissione e, in caso contrario, a richiedere a Sogin s.p.a., senza interrompere o minimamente rallentare l’iter avviato, di effettuare tale verifica, al fine di integrare nella carta eventuali ulteriori siti potenzialmente idonei;
18) a valutare l’accoglimento delle eventuali manifestazioni di interesse pervenute dai Comuni e dagli enti territoriali che intendono ospitare il deposito unico dei rifiuti radioattivi, purchè vengano rispettati i criteri di esclusione e approfondimento già in vigore;
19) ad adottare iniziative volte ad avere un maggiore coinvolgimento supporto agli da parte degli enti territoriali, specialmente da parte dei piccoli comuni sui cui territori sono state individuate aree idonee;
20) ad avviare tutte le iniziative utili, di concerto con gli enti territoriali interessati, volte a definire risorse, modalità e tempi certi relativamente allo smantellamento alla messa in sicurezza alla bonifica completa e al ripristino ambientale di tutti i siti temporanei, compresa la verifica per il finanziamento della rimozione degli ultimi fusti nella ex Cemerad, “sorgenti orfane” rinvenute in diversi luoghi e contenute in diverse tipologie di rifiuti, del le strutture del territorio nazionale che attualmente ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare e contestualmente alla realizzazione del deposito unico sia affrontato il tema delle «sorgenti orfane» rinvenute in diversi luoghi e contenute in diverse tipologie di rifiuti, anche abbandonati, che sono potenzialmente in grado di arrecare gravi danni alla salute di lavoratori e comunità residenti;
21) ad adottare senza ritardo i decreti attuativi in applicazione della normativa vigente con specifico riferimento al decreto legislativo 31 luglio 2020 n.101 garantendo il necessario coordinamento dei soggetti chiamati ad assumere i provvedimenti.
(1-00414) (Nuova formulazione) Molinari, Crippa, Serracchiani, Occhiuto, Boschi, Fornaro, Muroni Vianello, Pezzopane, Prestigiacomo, Fregolent, Lapia, Lucchini, Maraia, Giacometto, Rospi, Colucci.