Con Circolare n 17/E del 3 dicembre con oggetto “Riduzione dell’aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano” le Entrate forniscono chiarimenti sul decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130 (cd. “decreto Energia”), recante «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171. Leggi anche Aumento delle bollette 2021: in Gazzetta il nuovo decreto

Il decreto, con riferimento al quarto trimestre del 2021, prevede, in sintesi: 

  • l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate nel settore elettrico alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione (articolo 1);
  • la riduzione al 5 per cento dell’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 (articolo 2, comma 1); 
  • la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali del settore gas (articolo 2, comma 2); 
  • la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai nuclei familiari in stato di disagio economico, fisico e sociale (articolo 3).

Con la circolare si forniscono chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’agevolazione fiscale.

La disposizione in commento, in sostanza, riduce temporaneamente al 5 per cento l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per 5 combustione per usi civili e industriali, facendo riferimento, a tal fine, all’articolo 26, comma 1, del Testo unico delle accise – TUA.

L’aliquota IVA del 5 per cento è, quindi, applicabile, seppure in via temporanea

  • sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10 per cento, 
  • sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 per cento.

Occorre, pertanto, assumere ai fini IVA la stessa qualificazione di “usi civili” e di “usi industriali” utilizzata per l’applicazione dell’accisa sul gas naturale.

Fonte web

https://www.fiscoetasse.com/index.php/rassegna-stampa/31627-bollette-del-gas-a-chi-spetta-la-riduzione-iva-al-5.html