
Ritenute previdenziali: la sanzione amministrativa 200 volte superiore al debito. Federcontribuenti punta a Strasburgo
18.000 mila euro per un debito INPS di 841, Federcontribuenti: “Sanzione del tutto incomprensibile, smisurata e abnorme. Contribuenti e lavoratori che dopo essersi avvalsi della rottamazione o del saldo a stralcio si ritrovano catapultati nell’inferno del debito. Tutti i casi che stiamo difendendo hanno in comune una pretesa iniziale illegittima, totalmente viziata sotto vari profili di natura formale e sostanziale. Voleremo fino a Strasburgo per far valere i diritti dei nostri assistiti”.
Il caso. La signora rateizza e paga il debito inziale con l’INPS e le restano 841 euro da pagare, quando riceve questa ordinanza di ingiunzione di pagamento di 18 mila euro a titolo di sanzione per un ritardo nel versamento dei contributi previdenziali. In sostanza prima si è concessa la rateizzazione del debito per poi applicare una sanzione che può valere fino al triplo del debito stesso.
Federcontribuenti: “Fino al 2016 era prevista la reclusione, poi si è modificata la Legge ma solo oggi i casi si stanno concretizzando in ingiunzioni di pagamento. L’Inps contesta la violazione dell’art 2 comma 1-bis del d.l 12/09/1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/1983 n. 638 – omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali – sostenendo che sia la mancata presentazione di scritti difensivi e sia la mancata dimostrazione al provveduto pagamento, consentirebbero all’istituto previdenziale di poter comminare, anche in relazione alla gravità della condotta, la sanzione amministrativa applicata può andare da 10 mila a 50 mila euro, in questo caso è stata di euro 18 mila. Quali sono i criteri di calcolo? Perché sanzionare chi con difficoltà sta cercando di mettersi a posto con il Fisco? Questa norma va annullata”. La Cassazione con Ordinanza 1921/2019 richiamava l’obbligo per chi proponeva la sanzione di produrre ampia e completa documentazione sul come, dove e il perché calcolava la sanzione stessa. Venuto meno anche il principio di proporzionalità il quale costituisce un principio generale del diritto dell’Unione Europea. Infine la Corte Costituzionale, con sentenza n. 185 del 23/09/2021, affermava: “Allo stesso modo che per le pene, anche per le sanzioni amministrative si prospetta l’esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata”.
Conclude la Federcontribuenti: “Siamo a disposizione di chi ha ricevuto queste sanzioni e per tutti i legali che volessero attingere al nostro studio per meglio difendere i propri assistiti. Proporremo subito una modifica alla legge sulle sanzioni, e se non soddisfatti voleremo fino a Strasburgo.