Divieto di somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro fino al 2 gennaio 2023

Alessandria, pubblicato da Pier Carlo Lava
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Alessandria: ORDINANZA SINDACALE N. 17 DEL 30/09/2022
OGGETTO: provvedimenti per tutela pubblica incolumità e sicurezza urbana in occasione di
manifestazioni ed eventi pubblici fino al 2 gennaio 2023.
IL SINDACO
PREMESSO che con ordinanza sindacale n. 8 del 19.07.2022 veniva disposto il divieto di
somministrazione, vendita e distribuzione, per asporto, di bevande in contenitori di vetro durante
gli eventi estivi di pubblico spettacolo nonché le manifestazioni culturali ed enogastronomiche a
carattere locale svolte nel territorio comunale, fino al 30 settembre 2022;
CONSIDERATO che sino a fine anno sono in programma ulteriori eventi e manifestazioni
caratterizzati da un grande richiamo di pubblico, meritevoli pertanto di attenzione ai fini di tutela
della sicurezza urbana e della pubblica incolumità in considerazione del fatto che durante lo
svolgimento degli stessi è facilmente prevedibile un considerevole aumento del consumo di
bevande e che, di conseguenza, non sono sostanzialmente cambiate le condizioni che
determinarono a suo tempo l’adozione del provvedimento richiamato;
VALUTATO che:
- Il notevole afflusso di persone nelle aree interessate potrebbe comportare l’insorgere di
problematiche in particolare legate alla vendita, al consumo e alla cessione a qualsiasi
titolo di bevande in contenitori di vetro; - L’abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro in genere,
specialmente se frantumati, potrebbe creare un potenziale pericolo per i partecipanti
causando lesioni personali, oltre a costituire un oggettivo e grave elemento di degrado
rendendo difficoltosa la pulizia dell’area dopo la manifestazione;
SENTITI in merito il Servizio Polizia Locale e la Questura di Alessandria;
RITENUTO pertanto necessario adottare, a titolo precauzionale, specifiche azioni preventive a
tutela della incolumità delle persone, per la salvaguardia dell’ambiente e, nel contempo, per
contribuire a creare le condizioni di massima garanzia per il mantenimento dell’ordine pubblico e
della sicurezza urbana;
DATO ATTO che dell’adozione della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto, ai
sensi dell’art. 54 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTI: - la circolare del Ministero dell’Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la direttiva del Ministero dell’Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;
- l’art. 7-bis nonché gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, come modificati dal D.L. n.
14 del 20/02/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito con
modificazioni dalla legge 18/4/2017 n. 48; - il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 05/08/2008;
- la Legge 125 del 24/07/2008;
- il D.lgs. 114/98;
- la legge regionale 29/12/2006 n. 38;
- la Legge 689 del 24/11/1981;
- il regolamento comunale di Polizia Urbana;
- il regolamento comunale di Igiene;
- l’art. 18 dello Statuto Comunale;
ORDINA
Per le motivazioni indicate in premessa, con decorrenza immediata e fino al 2 gennaio 2023
durante lo svolgimento di manifestazioni ed eventi pubblici programmati nel territorio
comunale: - a tutti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (compresi i circoli e le
associazioni private), alle attività artigianali e di commercio alimentare in sede fissa, agli
esercizi di vendita tramite distributori automatici, agli esercizi autorizzati in forma
itinerante e/o temporanea, ubicati nelle vie o piazze interessate dagli eventi pubblici e
nelle aree immediatamente adiacenti :
a) il divieto di somministrare, vendere e/o distribuire (anche gratuitamente) bevande
in contenitori di vetro per asporto consentendo la mescita esclusivamente in
contenitori di plastica o carta.
b) Il divieto per chiunque di consumare bevande in contenitori di vetro sia per uso
proprio che con l’intento di distribuirle ai presenti, anche se a titolo gratuito;
c) è consentita la somministrazione di bevande in contenitori di vetro esclusivamente
all’interno dei locali e nelle aree esterne appositamente allestite per il servizio al
tavolo rivolto agli avventori (dehor), a condizione che gli esercenti vigilino che il
cliente non asporti il contenitore;
d) è consentita la deroga al divieto di vendita per i supermercati ed esercizi di vicinato
alimentare, solo se l’acquisto rientra in un contesto di spesa complessiva familiare e
non singola.
AVVERTE CHE
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.
l’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza configura la violazione dell’art. 650 del
Codice Penale, fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative
o regolamentari.
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e
sul sito del Comune di Alessandria.
DISPONE LA TRASMISSIONE
alla Prefettura, alla Questura, al Comando provinciale Carabinieri, al Comando provinciale
della Guardia di Finanza, al Corpo Polizia Municipale di Alessandria per la vigilanza e i
controlli di competenza.
AVVERTE
che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, contro il presente provvedimento
è proponibile ricorso ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034 al T.A.R. del Piemonte, entro 60
(sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del
Capo III del DPR 24/11/1971 n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni.
IL SINDACO
Giorgio Angelo Abonante