Divieto di somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro fino al 2 gennaio 2023

Alessandria, pubblicato da Pier Carlo Lava 

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Alessandria: ORDINANZA SINDACALE N. 17 DEL 30/09/2022
OGGETTO: provvedimenti per tutela pubblica incolumità e sicurezza urbana in occasione di
manifestazioni ed eventi pubblici fino al 2 gennaio 2023.
IL SINDACO
PREMESSO che con ordinanza sindacale n. 8 del 19.07.2022 veniva disposto il divieto di
somministrazione, vendita e distribuzione, per asporto, di bevande in contenitori di vetro durante
gli eventi estivi di pubblico spettacolo nonché le manifestazioni culturali ed enogastronomiche a
carattere locale svolte nel territorio comunale, fino al 30 settembre 2022;
CONSIDERATO che sino a fine anno sono in programma ulteriori eventi e manifestazioni
caratterizzati da un grande richiamo di pubblico, meritevoli pertanto di attenzione ai fini di tutela
della sicurezza urbana e della pubblica incolumità in considerazione del fatto che durante lo
svolgimento degli stessi è facilmente prevedibile un considerevole aumento del consumo di
bevande e che, di conseguenza, non sono sostanzialmente cambiate le condizioni che
determinarono a suo tempo l’adozione del provvedimento richiamato;
VALUTATO che:

  • Il notevole afflusso di persone nelle aree interessate potrebbe comportare l’insorgere di
    problematiche in particolare legate alla vendita, al consumo e alla cessione a qualsiasi
    titolo di bevande in contenitori di vetro;
  • L’abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro in genere,
    specialmente se frantumati, potrebbe creare un potenziale pericolo per i partecipanti
    causando lesioni personali, oltre a costituire un oggettivo e grave elemento di degrado
    rendendo difficoltosa la pulizia dell’area dopo la manifestazione;
    SENTITI in merito il Servizio Polizia Locale e la Questura di Alessandria;
    RITENUTO pertanto necessario adottare, a titolo precauzionale, specifiche azioni preventive a
    tutela della incolumità delle persone, per la salvaguardia dell’ambiente e, nel contempo, per
    contribuire a creare le condizioni di massima garanzia per il mantenimento dell’ordine pubblico e
    della sicurezza urbana;
    DATO ATTO che dell’adozione della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto, ai
    sensi dell’art. 54 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
    VISTI:
  • la circolare del Ministero dell’Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
  • la direttiva del Ministero dell’Interno n. 11001/110(10) del 28/07/2017;
  • l’art. 7-bis nonché gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, come modificati dal D.L. n.
    14 del 20/02/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito con
    modificazioni dalla legge 18/4/2017 n. 48;
  • il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
  • il Decreto del Ministero dell’Interno del 05/08/2008;
  • la Legge 125 del 24/07/2008;
  • il D.lgs. 114/98;
  • la legge regionale 29/12/2006 n. 38;
  • la Legge 689 del 24/11/1981;
  • il regolamento comunale di Polizia Urbana;
  • il regolamento comunale di Igiene;
  • l’art. 18 dello Statuto Comunale;
    ORDINA
    Per le motivazioni indicate in premessa, con decorrenza immediata e fino al 2 gennaio 2023
    durante lo svolgimento di manifestazioni ed eventi pubblici programmati nel territorio
    comunale:
  • a tutti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (compresi i circoli e le
    associazioni private), alle attività artigianali e di commercio alimentare in sede fissa, agli
    esercizi di vendita tramite distributori automatici, agli esercizi autorizzati in forma
    itinerante e/o temporanea, ubicati nelle vie o piazze interessate dagli eventi pubblici e
    nelle aree immediatamente adiacenti :
    a) il divieto di somministrare, vendere e/o distribuire (anche gratuitamente) bevande
    in contenitori di vetro per asporto consentendo la mescita esclusivamente in
    contenitori di plastica o carta.
    b) Il divieto per chiunque di consumare bevande in contenitori di vetro sia per uso
    proprio che con l’intento di distribuirle ai presenti, anche se a titolo gratuito;
    c) è consentita la somministrazione di bevande in contenitori di vetro esclusivamente
    all’interno dei locali e nelle aree esterne appositamente allestite per il servizio al
    tavolo rivolto agli avventori (dehor), a condizione che gli esercenti vigilino che il
    cliente non asporti il contenitore;
    d) è consentita la deroga al divieto di vendita per i supermercati ed esercizi di vicinato
    alimentare, solo se l’acquisto rientra in un contesto di spesa complessiva familiare e
    non singola.
    AVVERTE CHE
    E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.
    l’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza configura la violazione dell’art. 650 del
    Codice Penale, fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative
    o regolamentari.
    Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e
    sul sito del Comune di Alessandria.
    DISPONE LA TRASMISSIONE
     alla Prefettura, alla Questura, al Comando provinciale Carabinieri, al Comando provinciale
    della Guardia di Finanza, al Corpo Polizia Municipale di Alessandria per la vigilanza e i
    controlli di competenza.
    AVVERTE
    che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, contro il presente provvedimento
    è proponibile ricorso ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034 al T.A.R. del Piemonte, entro 60
    (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del
    Capo III del DPR 24/11/1971 n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni.
    IL SINDACO
    Giorgio Angelo Abonante

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