Referendum sulla Giustizia 2026: i numeri dei sondaggi, le posizioni dei partiti e cosa cambia davvero tra Sì e No
È uno di quei voti che sembrano “tecnici”, ma che in realtà toccano un nervo scoperto: il rapporto tra potere, garanzie e fiducia nello Stato. Questa guida è aggiornata a giovedì 12 febbraio 2026 e prova a mettere in fila sondaggi, partiti, effetti concreti e confronti internazionali, con un linguaggio comprensibile ma rigoroso.
Referendum sulla Giustizia 2026: i numeri dei sondaggi, le posizioni dei partiti e cosa cambia davvero tra Sì e No
Pier Carlo Lava
Negli ultimi sondaggi circolati in questi giorni, il quadro è da testa a testa con oscillazioni legate soprattutto a quanta gente andrà davvero a votare. Un’indagine attribuita a Only Numbers (per Porta a Porta) colloca il Sì al 52,5% e il No al 47,5%. Un’altra rilevazione diffusa da Sky TG24 su dati YouTrend sostiene che, con bassa affluenza (46,5%), sarebbe avanti il No (51,1%), mentre con alta affluenza (circa 58,5%) tornerebbe avanti il Sì (52,6%). In pratica, oggi il vero “ago della bilancia” è la partecipazione, più ancora dello spostamento di opinioni.
Sul fronte politico, la frattura è netta. Il centrodestra è schierato per il Sì: Fratelli d’Italia (Giorgia Meloni), Lega (Matteo Salvini), Forza Italia (Antonio Tajani) e Noi Moderati (Maurizio Lupi) sostengono la conferma della riforma. Nel campo opposto, Pd (Elly Schlein) e Movimento 5 Stelle (Giuseppe Conte) si dichiarano per il No, insieme ad Alleanza Verdi Sinistra (Bonelli e Fratoianni). Più sfumate alcune posizioni: Italia Viva (Matteo Renzi) ha annunciato libertà di coscienza, mentre Più Europa (Riccardo Magi) dice di condividere il principio ma segnala incognite tecniche e politiche, pur orientandosi per la conferma.
Il punto centrale è capire cosa si vota e cosa succede dopo. Questo è un referendum confermativo costituzionale (articolo 138), quindi non c’è quorum: vince chi prende più voti validi. La riforma sottoposta a voto include, tra i capisaldi, separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, due CSM distinti, un’Alta Corte disciplinare e meccanismi di selezione/estrazione per componenti degli organi di autogoverno.
Se vince il Sì, la riforma viene confermata e diventa operativa secondo i tempi di attuazione (norme di dettaglio e passaggi organizzativi). In concreto, l’idea è che chi accusa e chi giudica appartengano a percorsi separati, con due autogoverni distinti, e con una disciplina affidata a un organo ad hoc. I sostenitori dicono che questo rafforza la percezione di terzietà del giudice, riduce commistioni e correnti, e rende più chiaro l’equilibrio tra accusa e difesa.
Se vince il No, la riforma costituzionale cade e resta l’assetto attuale (magistratura come ordine unitario con possibilità di passaggi di funzione secondo le regole vigenti). I contrari insistono su un rischio: separare troppo potrebbe portare a un pubblico ministero più “vicino” a logiche di indirizzo politico o comunque più sbilanciato, e non risolverebbe i problemi che i cittadini sentono di più, cioè tempi e arretrato.
Ora, la domanda che molti lettori fanno è: “Ma all’estero com’è?”. Qui è utile evitare slogan e guardare ai modelli.
Nel Regno Unito (Inghilterra e Galles) la separazione è strutturale: chi decide e chi giudica sono ruoli distinti, e la maggior parte dei procedimenti nasce dopo una decisione di perseguire presa, di norma, dal Crown Prosecution Service (CPS), mentre i giudici (magistrates o district judges, e poi crown court) decidono su colpevolezza e rito.
Pro: più chiara distinzione dei ruoli, maggiore leggibilità per l’opinione pubblica, e un principio forte di indipendenza giudiziaria ribadito anche nelle linee guida del CPS.
Contro: il sistema è molto diverso per tradizione e processo, e la “qualità” dipende tanto da risorse, gestione e cultura organizzativa quanto dall’architettura istituzionale.
Negli Stati Uniti, la separazione è ancora più marcata: l’accusa è affidata a procuratori federali o locali (spesso i District Attorney sono eletti a livello statale o di contea), e a livello federale il Dipartimento di Giustizia descrive chiaramente il ruolo dei U.S. Attorneys e degli Assistant U.S. Attorneys nella conduzione delle azioni penali per conto degli Stati Uniti.
Pro: responsabilità politica più evidente dell’accusa (in molti casi), ruoli nettamente distinti, giudici separati dall’accusa.
Contro: proprio l’elemento elettivo o politico dell’accusa può aumentare il rischio di pressioni, “law and order” elettorale, disomogeneità territoriale e priorità dettate dal consenso più che da criteri uniformi (tema ampiamente discusso anche in letteratura accademica sul potere dei prosecutors).
In Europa continentale, spesso citata nel dibattito italiano, c’è il caso della Francia, dove esiste una distinzione tra magistrati del giudizio (siège) e magistrati dell’accusa (parquet) e l’azione penale è del pubblico ministero.
Pro: ruoli differenziati, maggiore definizione funzionale.
Contro: il modo in cui l’accusa si colloca rispetto all’esecutivo può diventare un punto sensibile (dipende da norme e prassi), e non è un “copia incolla” automatico sul modello italiano.
Un altro esempio utile è la Germania, dove l’azione dell’ufficio del pubblico ministero (Staatsanwaltschaft) è considerata, in varie analisi, una sorta di “ponte” tra esecutivo e giudiziario, e il tema delle relazioni istituzionali e delle garanzie è discusso anche a livello europeo.
Pro: organizzazione investigativa forte, chiarezza del ruolo del pubblico ministero nelle indagini.
Contro: il dibattito sulla distanza dall’esecutivo mostra che la separazione formale non basta: conta come sono costruite le garanzie di indipendenza.
Arriviamo quindi al cuore: separazione delle carriere sì o no, pro e contro “puliti”.
Dove c’è separazione delle carriere, di solito trovi:
Pro: giudice percepito più terzo, confini più netti tra chi accusa e chi decide, riduzione del rischio di “osmosi” culturale tra accusa e giudizio, maggiore leggibilità per i cittadini.
Contro: rischio di costruire due “corpi” che dialogano meno, possibilità che l’accusa diventi più esposta a indirizzi esterni se non blindata da forti garanzie, e soprattutto il rischio di promettere che la separazione risolva ciò che invece dipende da organizzazione, personale, digitalizzazione e tempi.
Dove non c’è separazione (o dove il sistema mantiene un ordine unitario), trovi spesso:
Pro: cultura comune della giurisdizione, possibilità di mobilità interna come strumento di equilibrio e carriera, idea di un unico ordine con identità e garanzie omogenee.
Contro: sospetto (anche solo percettivo) che il giudice sia meno distante dall’accusa, e conflitti interni di correnti e autogoverno che possono diventare un problema politico e reputazionale.
La sintesi realista è questa: il referendum pesa sull’architettura, ma la qualità della giustizia percepita dai cittadini dipende anche da ciò che non entra in una scheda elettorale: tempi, organici, carichi di lavoro, processo telematico, uffici.
Immagine generata con intelligenza artificiale a scopo illustrativo © Alessandria today
Geo
Ad Alessandria e in Piemonte, dove la giustizia è spesso raccontata dai cittadini attraverso la lente concreta dei tempi, delle udienze rinviate e della distanza tra istituzioni e vita quotidiana, il referendum sulla giustizia diventa anche una domanda di fiducia: cambiare l’assetto serve davvero a rendere lo Stato più vicino e più credibile oppure rischia di diventare un duello politico che lascia intatti i problemi pratici. Alessandria today segue questi passaggi con attenzione, perché la qualità della democrazia si misura anche dalla capacità di spiegare ciò che è complesso senza semplificare troppo.
Seguiteci su: Alessandria today – italianewsmedia.com – Facebook: Pier Carlo Lava
Link utili
Sky TG24, sondaggi YouTrend e affluenza:
Sky TG24, posizioni dei partiti:
Sondaggio Only Numbers per Porta a Porta (ripreso da Adnkronos):
Wired, guida al referendum e al quesito:
Regno Unito, sistema penale e ruolo CPS e giudici:
Stati Uniti, ruolo degli U.S. Attorneys (DOJ):
Germania, ruolo dei pubblici ministeri e rapporto con poteri:
Francia, distinzione siège e parquet: