COMUNE DI ACQUI TERME
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
ORDINANZA N. 23 DEL 29/04/2024
OGGETTO
Proroga accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento sino al 06/05/2024
IL SINDACO
VISTO l’art. 4 del D.P.R. nr. 74 del 2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici
per la climatizzazione invernale;
PRESO ATTO che il Comune di Acqui Terme è inserito nella zona climatica E e che ciò comporta
un orario massimo di funzionamento degli impianti termici di 14 ore giornaliere nel periodo
compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile di ogni anno, successivamente ridotto a 13 ore per effetto
del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022;
VISTO l’art. 5 del DPR nr. 74 del 2013 che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze,
il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione
degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
EVIDENZIATO che nei prossimi giorni si prevedono temperature al di sotto della media
stagionale;
RITENUTO pertanto necessario dare indicazioni relativamente alla proroga dell’accensione degli
impianti di riscaldamento come previsto all’art. 5 del DPR nr. 74 del 2013;
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. che sia prorogata l’accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento sino al 06/05/2024,
per un massimo nr. 6 ore giornaliere;
La presente ordinanza non si applica:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a
ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero
dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
c) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
d) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino
esigenze tecnologiche o di produzione;
ORDINA ALTRESI’

ai componenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della
presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Acqui
Terme;
INFORMA
– che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2
luglio 2010, n. 104. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere
notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato
e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine
previsto dalla legge – ovvero sessanta giorni – decorrente dalla notificazione, comunicazione o
piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal
giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in
base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è
notificato altresì agli eventuali beneficiari dell’atto illegittimo, ai sensi dell’articolo 102 del
codice di procedura civile;
– che in alternativa al ricorso al T.A.R., entro 120 giorni dalla notifica del presente
provvedimento può essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei
modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Acqui Terme, 29 aprile 2024
IL SINDACO
Dott. Danilo Rapetti Sardo Martini
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli
artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli
responsabili di procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge
241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Acqui Terme.-