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da: https://www.investireoggi.it

Pensione anticipata a 58 anni e 41 anni di contributi | La Redazione risponde illustrando tutte le alternative possibili.

di Angelina Tortora, pubblicato il 28 Gennaio 2018 alle ore 08:20

Pensione anticipata, il quesito di un nostro lettore:

Salve, sono nato il 5/9/1960 lavoro da quando avevo 15 anni, ma dal gennaio 76 ho contributi figurativi, ho quasi tutti gli anni pieni e a gennaio 2018 maturo i 41 anni di contributi,quanto dovrei aspettare ancora?
A settembre 2018 compiro’ 58 anni e sono stanco…veramente stanco, ci fosse qualcuno che ci tutelasse.
Certo di una Vostra risposta esaustiva Vi ringrazio anticipatamente e vi saluto.

Lei è un lavoratore precose, esiste la possibilità per questa categoria di lavoratori di andare in pensione indipendentemente dall età con 41 anni di contributi ma che si trovano in specifiche condizioni. In quest’articolo esamineremo tutte le forme pensionistiche e i loro requisiti: Pensione anticipata lavoratori precoci, pensione anticipata, Ape Volontaria, RITA.

Requisiti lavoratori precoci

Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) ed alle sue forme sostitutive ed esclusive, con almeno un anno di contribuzione, tradotto in mesi (12), settimane (52) e giorni in riferimento alla gestione di appartenenza, per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età e che sono nelle seguenti condizioni:

  • lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che non percepiscono più da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
  • lavoratori dipendenti ed autonomi che assistono al momento della richiesta e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104);
  • lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
  • lavoratori dipendenti addetti a lavori usuranti (articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67);
  • lavoratori che svolgono da almeno sei anni in via continuativa una delle seguentiattività gravose:

– operai dell’industria

– estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;

– conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;

– conciatori di pelli e di pellicce;

– conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;

conduttori di mezzi pesanti e camion;

– personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;

– insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;

facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;

– personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;

– operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Ricordiamo che la legge di bilancio 2018 ha inserito anche marittimi, pescatori, operai siderurgici e operai  agricoli.

Riguardo all’ultimo punto, le attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento del pensionamento per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per una durata almeno pari all’interruzione predetta.

Pensione anticipata

È una prestazione economica a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima,
nonché alla Gestione separata.

1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata se in possesso della seguente anzianità contributiva:

  • uomini dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 42 anni e 10 mesi donne 41 anni e 10 mesi
  • uomini dal 1° gennaio 2019  42 anni e 10 mesi*   donne 41 anni e 10 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa (requisito non applicabile ai Fondi esclusivi dell’AGO).

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari
ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo.

Pensione anticipata APe Volontaria

Requisiti

L’APE volontaria si rivolge a tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici con età anagrafica pari o superiore ai 63 anni e che maturano entro 3 anni e 7 mesi il diritto a una pensione di vecchiaia d’importo, certificato dall’INPS, non inferiore a un certo limite.

Per accedere al prestito è necessario, al momento della richiesta:

  • avere almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi;
  • maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi;
  • avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.

La prestazione è ottenuta tramite un prestito corrisposto da un istituto di credito, ricordiamo che ad oggi non è ancora stato raggiunto l’accordo tra anche ed assicurazioni.

Pensione anticipata RITA

La “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), può essere richiesta da lavoratori iscritti a fondi pensione, compresi i dipendenti pubblici iscritti ai fondi negoziali di categoria.

I requisiti sono gli stessi dell’Ape Sociale, tranne in alcuni casi.

Sotto il profilo fiscale la RITA è assoggettabile alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, con una riduzione pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo pensione.

Novità della legge di bilancio 2018

La legge di bilancio 2018 interviene sulla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) in modo strutturale.

In particolare, le disposizioni prevedono in primo luogo la possibilità che le prestazioni delle forme pensionistiche (ad esclusione di quelle a prestazione definita) siano erogate (totalmente o parzialmente) sotto forma di RITA, che consiste nella erogazione frazionata di un capitale, ai lavoratori che cessino l’attività lavorativa, specificando che gli stessi devono maturare l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi ed essere in possesso di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori (viene meno allora il requisito dei non più di 3 anni e 7 mesi dal pensionamento di vecchiaia). La RITA si svincola dall’APE Volontaria.

L’accesso alla Rita è subordinato all’accumulo da parte del lavoratore in fondi di previdenza complementare (anche del TFR).

Inoltre, si riconosce la possibilità di percepire la rendita anticipata anche ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

La rendita integrativa offre al beneficiario una sorta di reddito ponte che lo accompagna fino alla maturazione dei requisiti della pensione di vecchiaia anche nel caso in cui possa richiedere l’Ape volontario nel qual caso l’ammontare del prestito bancario può essere abbassato determinando, quindi, una minore penalizzazione sulla pensione. La RITA e l’Ape volontario, quindi, affiancandosi, possono dare al beneficiario un reddito che può essere paragonato ad una pensione anticipata vera e propria, fino alla maturazione della pensione di vecchiaia vera e propria.

La RITA non è ancora operativa, si attendono le disposizioni INPS.

Conclusioni

Abbiamo esaminato tutte le possibile alternative per poter andare in pensione prima, consiglio il nostro lettore di far controllare la sua posizione presso un patronato e verificare con loro la forma pensionistra più conveniente.

Se hai domande o dubbi, contattami: angelina.tortora@investireoggi.it

Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienze per la risposta, risponderemo a tutti”.